F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MICHIENZI SEBASTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 27.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 60 del 16.1.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MICHIENZI SEBASTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 27.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 60 del 16.1.1996). II calciatore Michienzi Sebastiano, tesserato per la Pol. San Pietro a Maida, ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Com. Uff. n. 60 in data 16 gennaio 1996, con la quale, in parziale accoglimento del suo reclamo è stata ridotta al 27 giugno 1997 la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, per aver colpito con un calcio alla coscia sinistra I' arbitro della gara del Campionato calabro di 1a Categoria San Pietro a Maida/Decollatura disputata il 17 dicembre 1995. Ha dedotto I' appellante che, mentre si avvicinava all'arbitro per protestare contro una sua decisione, questi veniva spinto da dietro e, accidentalmente, la sua coscia sinistra veniva in contatto con la propria gamba. Ha chiesto, pertanto, I' annullamento della decisione impugnata. L'appello va respinto. II reclamo è infondato, apparendo la versione fornita dal Michienzi del tutto insostenibile ove si consideri che, se essa fosse vera, egli avrebbe dovuto avvicinarsi all'arbitro, correndo o camminando, con la gamba alzata a circa mezzo metro dal suolo. D'altra parte, I' arbitro è stato preciso nel descrivere l' azione e cioè che il Michienzi lo ha colpito con il calcio ed altro calciatore lo ha spinto con un colpo alla nuca "quasi contemporaneamente" il "quasi" indica che le due azioni non sono state contemporanee e che il colpo alla nuca è stato dato dopo e non prima del calcio alla gamba. Per quanto riguarda I' entità delta, sanzione essa è stata già ridotta dalla Commissione Disciplinare in misura equa e non può essere ulteriormente ridotta. A seguito del rigetto del reclamo, la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dal calciatore Michienzi Sebastiano e dispone I' incameramento della tassa versata.
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