F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CORBETTA F.C. AVVERSA DECISIONI MERITO GARA CORBETTA/ABBIATEGRASSO DELL’1.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n, 118 del 19.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CORBETTA F.C. AVVERSA DECISIONI MERITO GARA CORBETTA/ABBIATEGRASSO DELL'1.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n, 118 del 19.1.1996) II Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su reclamo dell'A.S. Abbiategrasso, relativo alla gara Corbetta/Abbiategrasso, disputata per il Campionato Nazionale Dilettanti il 1° novembre 1995 e terminata con il risultato di 1-1, irrogava al Corbetta F.C. la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il risultato di 0-2, in quanto detta società aveva schierato in campo il calciatore Greco Antonio in posizione irregolare. II predetto calciatore, infatti, non aveva scontato le due giornate di squalifica inflittegli dallo stesso Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 31 ottobre 1995 (Com. Uff. n. 48 del 3 gennaio 1996). La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dal Corbetta F.C., che rigettava la tesi difensiva proposta dalla reclamante, che aveva dedotto di non essere stata in grado di venire a conoscenza del provvedimento di squalifica del calciatore Greco perché non aveva ricevuto in tempo utile il "consueto telegramma" che preannunciava la irrogazione della squalifica al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare confermava, pertanto, la vittoria a tavolino dell'A.S. Abbiategrasso per la suddetta gara, applicando alla fatti specie I' art. 7, quinto comma, del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 118 del 19 gennaio 1996). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Corbetta F.C. sostenendo, in sostanza, le stessi tesi gia propugnate nel precedente grado di giudizio e aggiungendo l' ulteriore argomento, secondo cui nello schierare il calciatore colpito da squalifica nella gara in contestazione aveva commesso un errore ad essa non imputabile, in quanto indottavi dalla circostanza che la squalifica era stata irrogata dal Giudice Sportivo nella riunione straordinaria tenutasi lunedì 31 ottobre 1995 (il giorno precedente la gara), Ordinariamente le riunioni del Giudice Sportivo sono tenute il martedì o il mercoledì (della settimana precedente la gara): I' assenza di una comunicazione diretta o su Comunicato Ufficiale rende incolpevole I' errore. L'appello non si rivela meritevole di accoglimento. Come questa Commissione ha costantemente affermato, la disposizione contenuta nell'art. 12, comma secondo, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui le squalifiche debbono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che le riporta, è tassativa ed inderogabile, per cui, anche nel caso limite verificatosi nella fattispecie - pubblicazione della squalifica sul Comunicato Ufficiale del 31 ottobre 1995, in data cioè del giorno antecedente la gara - comportava che la squalifica dovesse essere scontata nella gara disputata il 1 ° novembre 1995. Infatti, la pubblicazione del Comunicato crea una presunzione assoluta di conoscenza che non può essere in alcun modo superata e in particolare, non può esserlo dal mancato rispetto ne della prassi di inviare alla società interessata un telegramma ne quella di pubblicare di solito i Comunicati Ufficiali il martedì o il mercoledì. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come innanzi proposto dal Corbetta F.C. di Corbetta (Milano) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
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