F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ A.S. VEREGRA CALCIO 88 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEREGRA CALCIO 88/COLBUCCARO DEL 2.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 28 del 4.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' A.S. VEREGRA CALCIO 88 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEREGRA CALCIO 88/COLBUCCARO DEL 2.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 4.1.1996) All'esito della gara Veregra Calcio 88/ Colbuccaro, disputata il 2.12.1995 nell'ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Marche e terminata col punteggio di 1 a 0, la Polisportiva Colbuccaro proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file dalla squadra avversaria, era stato schierato Pietracci Angelo, da considerarsi in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 4 gennaio 1996, infliggeva alla A.S. Veregra Calcio 88 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione propone appello dinanzi a questa Commissione Federale I' A.S. Veregra Calcio 88, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che Pietracci Angelo, tesserato per l'U.S. Cluana come allenatore giocatore, veniva trasferito dal 9.11.1995 all' A.S. Veregra Calcio 88 come calciatore. È noto che, a norma dall'art. 40 comma 2 N.O.I.F, gli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. L'intervenuto tesseramento per la società appellante del Pietracci nella unica ed esclusiva qualità di calciatore deve ritenersi pertanto illegittimo. Bene quindi i primi giudici hanno sanzionato I 'utilizzazione del medesimo nella gara suindicata infliggendo all'A.S. Veregra Calcio 88 la sanzione della perdita dell'incontro. Per questi motivi la C.A.F respinge I' appello come sopra proposto dall'A.S. Veregra Calcio 88 di Montegranaro (Ascoli Piceno) ed ordina I' incameramento della tassa versata.
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