F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ U.S. PORTICHETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICHETTO/CIRCOLO SOTTUFFICIALI E FINANZIERI DEL 3.12.1995 (Delibera Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 22 dell’11.1.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL' U.S. PORTICHETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICHETTO/CIRCOLO SOTTUFFICIALI E FINANZIERI DEL 3.12.1995 (Delibera Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 dell'11.1.1996)
La gara del Campionato di 2a Categoria Portichetto/Circolo Sottufficiali e Finanzieri, in calendario per il 3 dicembre 1995, veniva sospesa definitivamente dall' arbitro, al 42° minuto del secondo tempo e sul punteggio di 2-4, per rissa fra i calciatori di entrambe le società.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, provvedendo in ordine alla gara suindicata, infliggeva; fra gli altri provvedimenti, alle due Società la punizione sportiva di perdita della gara stessa per 0-2 (C.U. n. 19 pubblicato il 7 dicembre 1995).
Avverso la predetta punizione sportiva l' U.S. Portichetto inoltrava reclamo alla competente Commissione Disciplinare, chiedendo I' assegnazione di gara vinta per 2-0. L'adita Commissione Disciplinare rigettava il gravame (C.U. n. 22 pubblicato I'11 gennaio 1996).
Contro tale delibera I' U.S. Portichetto ha proposto appello alla C.A.F. e, integrate le argomentazioni svolte nel precedente grado del procedimento ha ribadito la propria istanza di assegnazione di gara vinta.
II proposto appello non può essere accolto.
Giova premettere quanto dichiarato testualmente dall' arbitro in ordine agli incidenti occorsi al 42° minuto del secondo tempo:
"II tutto è cominciato a giunco fermo, quando doveva essere battuto un calcio di rinvio.
A centro campo il n. 9 Candeloro Michele della società Portichetto cominciava una discussione con un avversario da me non identificato poiché coperto dallo stesso n. 9 e da altri giocatori. Ad un certo punto il n. 9 si scaglia contro questo avversario dandogli prima un pugno in faccia, poi calci e pugni ed in seguito trattenendolo per la testa gli dava sgomitata.
Intervenivano nella lite altri giocatori delle due squadre, entravano dirigenti e giocatori dalle panchine al fine di calmare la situazione. Nel tentativo di fermare i due giocatori sopracitati si accendeva una violenta rissa fra altri giocatori quali si scambiavano calci e pugni; tra questi sono stati da me identificati il n. 3 Coccioli Fabrizio ed il n. 16 Coco Carmelo per le società Portichetto ed il n. 14 Falcone Marco, il n. 3 Battilana Andrea, il n. 2 Bocchio Gianluca ed il n. 7 Orru Ubaldo per la società CISAF.
Altri giocatori hanno fatto parte della rissa di entrambe le squadre, ma nella confusione generale non sono stati da me identificati".
Va poi aggiunto che, secondo il costante indirizzo interpretativo della C.A.F. "la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina I' eccitazione degli animi litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, oltre che allo scopo di difendersi reciprocamente.
Una volta accertata la verificazione di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale abbia ad essa dato origine: infatti se I' interruzione anticipata della gara ha avuto causa, non già in un semplice diverbio tra giocatori ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata".
Ne consegue la conferma dell'impugnata delibera, con incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dell'U.S. Portichetto di Portichetto (Como) ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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