F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA CIVITESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE DI PAOLO NICOLINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise-Com. Uff. n.31 dell’11.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA CIVITESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE DI PAOLO NICOLINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise-Com. Uff. n.31 dell'11.1.1996) Nel rapporto dell'arbitro della gara Civitese/Oratoriana Limonano, disputata il 26 novembre 1995 per il Campionato di 2a Categoria, Girone "C", organizzato dal Comitato Regionale Molise, e terminata con la vittoria della squadra ospite con il risultato di 2 - 0, si riferisce che "I' arbitro, nel momento in cui stava per uscire dal terreno di gioco per recarsi nel proprio spogliatoio, al tremane della gara, veniva avvicinato dal Sig. Di Vito Raffaele, allenatore della Civitese, il quale gli dava uno schiaffo, colpendolo alla tempia e procurandogli un forte dolore e giramenti di testa. Lo stesso Di Vito, nel compiere tale gesto, gli rivolgeva frasi irriguardose. Subito dopo I' arbitro riceveva un calcio all'altezza della gamba sinistra dal calciatore della Civitese Paolo Nicolino; il calcio ricevuto provocava ecchimosi ed un dolore tale da non consentire I' articolazione dell'arto. A questo punto, I' arbitro veniva circondato da alcuni calciatori della squadra locale e veniva dagli stessi colpito con numerosi schiaffi, calci e pugni in ogni parte del corpo." Nel. frattempo arrivavano i Carabinieri che sottraevano I' arbitro dall'aggressione e lo accompagnavano all'interno dello spogliatoio, per scortarlo poi fino al paese più vicino. II competente Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e ascoltato il capitano della Polisportiva Civitese Civitacampomarano, convocato per essere interrogato sui fatti accaduti, che confermava i nomi dei responsabili dell'aggressione già del resto individuati dal Direttore di gara, infliggeva alla Polisportiva Civitese Civitacampomarano la squalifica del campo di giuoco per tre giornate di gara, I' inibizione all'allenatore Di Vito Raffaele per la durata di cinque anni cioè fino al 30 novembre 2000, e la squalifica per quattro anni, fino al 30 novembre 1999, al massaggiatore Di Ninno Pasqualino e al calciatore Di Paolo Nicolino della stessa società (Com. Uff. n. 23.de1 30 novembre 1995). La Polisportiva Civitese Civitacampomarano proponeva reclamo davanti alla Commissione Disciplinare relativamente alla squalifica del calciatore Di Paolo Nicolino, ma il giudice adito confermava la deliberazione impugnata. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare propone appello in questa sede la Polisportiva Civitese Civitacampomarano, ma I' appello va dichiarato inammissibile per genericità ai sensi dall'art. 23, comma sesto, del Codice di Giustizia Sportivo. Stabilisce, infatti, la norma ora citata che devono essere dichiarati inamissibili "i reclami senza motivazione ed in forma assolutamente generica". Orbene, nell' atto di appello, la Polisportiva Civitese Civitacampomarano si è limitata a chiedere I' annullamento della decisione impugnata ma nulla ha dedotto, neanche un argomento in fatto, a sostegno della propria istanza. La inammissibilità dell' appello comporta di conseguenza I' incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.23 n.6 C.G.S., per genericità I' appello come innanzi proposto dalla Pol. Civitese di Civitacampomarano (Campobasso) e dispone I' incameramento della tassa versata.
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