F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALANDRA/SANTARCANGIOLESE DEL 17.2.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 28 dell’11.1.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALANDRA/SANTARCANGIOLESE DEL 17.2.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 28 dell'11.1.1996)
La gara del Campionato di Promozione Salandra/Santarcangiolese, in calendario per il 17 dicembre 1995, veniva dall'Arbitro fatta proseguire "pro forma", dal 35° minuto del primo tempo, a causa di ripetute manifestazioni di minaccia e di aggressione poste in essere nei suoi confronti da tesserati della Pol. Salandra.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, provvedendo in ordine alla suddetta gara, infliggeva, fra I' altro, alla Pol. Salandra la punizione sportiva di perdita della gara stessa per 0-2 (C.U. n. 25 pubblicato il 21 dicembre 1995).
La Pol. Salandra inoltrava reclamo alla competente Commissione Disciplinare instando per la ripetizione della gara e per la riduzione delle squalifiche irrogate a tutti i calciatori interessati.
L' adita Commissione Disciplinare annullava la punizione sportiva di perdita della gara ed ordinava la ripetizione della gara stessa, respingendo nel testo (C.U. n. 28 pubblicato I'11 gennaio 1996).
Contro tale ripetizione Ia S.S. Santarcangiolese ha proposto appello alla C.A.F. chiedendo, in via principale, la conferma del risultato acquisito in campo e, in subordine, I' irrogazione alla Pol. Salandra della punizione sportiva di perdita della gara.
Il proposto appello merita di essere accolto quanto all'istanza subordinata, volta che la richiesta di conferma del risultato acquisito in campo trova insormontabile ostacolo nella dichiarazione dell' Arbitro di far proseguire la gara "pro forma" a partire dal 35° minuto del primo tempo.
Va considerato che, al35° minuto del primo tempo, sussistevano già i presupposti per la prosecuzione della gara "pro forma", atteso che l' arbitro era stato in precedenza aggredito e ripetutamente minacciato da un rilevante numero di calciatori della Pol. Calandra e che almeno cinque calciatori dovevano considerarsi espulsi, con conseguente riduzione della squadra di detta Pol. Salandra al di sotto del minimo di sette calciatori, riduzione comportante sia la sospensione definitiva della gara medesima, sia I' irrogazione alla responsabile Pol. Salandra della punizione sportiva di perdita dell'incontro.
Ne discendono i provvedimenti di cui al dispositivo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Santarcangiolese di Sant'Arcangelo {Potenza), annulla I' impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla Pol. Salandra la punizione sportiva di perdita della suindicata gara can il punteggio di 0-2. Ordina restituirsi la tassa relativa.
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