F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CERISANO 1968 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERISANO 1968/VECCHIA CLETO DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 60 del 21.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CERISANO 1968 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERISANO 1968/VECCHIA CLETO DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 60 del 21.1.1997) L'arbitro della gara Cerisano/vecchia Cleto, disputata il 24.11.1996 nell'ambito del Campionato di 2' Categoria del Comitato Regionale Calabria, riferiva nel proprio rapporto di aver proseguito dal 10' del secondo tempo soltanto pro-forma la direzione dell'incontro per le minacce e gli atti di violenza posti in essere nei suoi confronti dai tesserati dell'A.S. Cerisano 1968. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.12.1996, infliggeva all'A.S. Cerisano 1968 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2 e I'ammenda di lire 500.000, squalificava il calciatore Manna Antonio fino al 31 dicembre 1999, i calciatori Casciaro Vincenzo, Madrigano Luigi, Madrigano Stefano, Fabbiano Roberto fino al 31 dicembre 1998 ed il calciatore ScarIato Salvatore fino al 30 giugno 1998. L'A.S. Cerisano ricorreva avverso la punizione sportiva e le squalifiche dei calciatori, tutti suoi tesserati, ma la competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 21 génnaio 1997, rigettava il reclamo. Propone appello a questa Commissione Federale I'A.S. Cerisano, denunciando incongruenze ed imprecisioni del rapporto arbitrale e del relativo supplemento acquisito, a dire dell'appellante, in modo irrituale. Osserva la C.A.F che il supplemento di rapporto risulta legittimamente allegato agli altri atti ufficiali e testimonia, con questi, che, nella congiuntura, reiterati atti di minaccia e di violenza esercitati dai tesserati e dai sostenitori dell'A.S. Cerisano ebbero a creare un protratto e pesante stato di tensione in campo e sugli spalti, e che l'arbitro, temendo di non poter tutelare la propria incolumità e quella dei calciatori avversari, decideva opportunamente di proseguire solo in modo formale la direzione della partita. . Va aggiunto che qualora I'arbitro fosse stato in grado di potere adottare regolarmente i provvedimenti disciplinari resisi necessari per il comportamento descritto, avrebbe dovuto espellere i calciatori dell'A.S. Cerisano, che già al 7' del secondo tempo I'avevano circondato e minacciato, e dichiarare conclusa la gara, perché quella società si sarebbe trovata con meno di sette giocatori abilitati a restare in campo. La punizione sportiva e le conseguenti squalifiche risultano quindi giustamente inflitte. II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dall'A.S.Cerisano 1968 di Mendicino (Cosenza) ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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