F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA TALORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SORSO/TALORO DEL 17.12.1995 (Delìbera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 24 del 18.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA TALORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SORSO/TALORO DEL 17.12.1995 (Delìbera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 24 del 18.1.1996) Con decisione del Giudíce Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna (Comunicato Ufficiale n. 22 pubblicato il 4 gennaio 1996) alla Pol. Talora, rítenuta responsabile della mancata dísputa dell'íncontro con il Sorso Calcio, veníva inflìtta la punizione sportiva della perdita nella gara con il punteggio di 0-2, nonchè la penalizzazíone di un punto in classifica, I'ammenda dí Lit. 1.000.000 e infine il pagamento al Sorso Calcio del previsto indennizzo. La delibera veniva integralmente confermata dalla Commissione Discìplìnare, investita del reclamo proposto dalla Pol. Talora (Comunicato Ufficiale n. 24 pubblicato il 18 gennaio 1996). La Società ha quindi interposto appello chiedendo a questa C.A.F. di annullare le precedenti decisioni e di ordinare la disputa della gara. II gravame e meritevole di accoglimento in quanto non può farsi carico all'appellante della mancata effettuazione dell'incontro. Come risulta dagli atti ufficiali, la partita Sorso/Taloro, valida per il Campionato Promozione del Comitato Regionale Sardegna, era fissata per le ore 15 del 17 dicembre 1995 e doveva disputarsi a Sorso . All'inizio della stagione il Sorso Calcio aveva indicato come proprio campo di giunco il "Comunale Madau" (supplemento al Comunicato Ufficiale n. 7 de! 18.9.1995) e tutte le società partecipanti al Campionato avevano ricevuto il calendario delle gare, con I'elenco dei campi di giunco e I'orario dei vari incontri (Comunicato Ufficiale n. 8 del 21.9.1995). ' Nel corso della stagione fu dato tempestivo annuncio nei comunicati Ufficiali numeri 14, 16 e 18 che le gare ínterne della società Sorso fissate nei giorni 5 novembre, 19 novembre e 3 dicembre si sarebbero disputate allo Stadío "Piramíde", a causa dell'indisponibilità del campo dichiarato. Nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 14 dicembre 1995 fu invece pubblicato I'annuncio che la gara Sorso/Taloro del 17 dicembre si sarebbe disputata sul "Campo Comunale Madau". Ivi, nell'assenza dí dírigenti del Sorso Calcio, convennero la squadra della Pol. Talora, nonchè I'arbitro designato a dirigere I'incontro con i due guardalinee, ma trovarono i cancelli chiusi e dall'esterno notarono che il terreno di giuoco non era praticabile. A questo punto, mentre I'arbitro ritenne di doversi attivare e quindi si portò sull'altro campo (che nel referto viene indicalo come "Comunale Novo"), dove rinvenne i dirigenti e la squadra del Sorso Calcio; il presidente della PoI.Talora volle attenersi alle disposizioni prescritte nel Comunicato Ufficiale, secondo cui la gara doveva svolgersi al Comunale "Madau", e pertanto fece presente all'arbitro che non intendeva spostare la squadra dal campo designato; trascorsi inutilmente 45 minuti dall'orario fissato per l'inizio della gara I'arbitro lasciava il campo. Lo svolgimento dei fatti sopra riassunti non denota, a parere del Collegio, la responsabilita della Pol Taloro. Invero, la gara non si e disputata per un insieme di circostanze, príma fra tutte I'erronea designazione del campo di giuoco nel comunicato ufficiale, confermata peraltro anche negli avvisi di convocazione della terna arbitrale, secondo quanto può desumersi dal referto dell'arbitro; a ciò si aggiunga la dubbia valenza ai fini regolamentari nei confronti della Pol. Talora del colloquio telefoníco intercorso tra il Presidente del Sorso e il Segretario del Comitato Regionale, poi esteso all'arbitro, nonché il tentativo da questi esperito di "convíncere la Pol. Talora a scendere in campo" (come sí legge nel referto), per tale intendendosi non quello ufficialmente designato. Nella situazione di incertezza venutasi a creare sembra quindi conforme a giustizia ordinare I'effettuazione della gara, cosi come d'altronde era stato richiesto anche dal Sorso Calcio nelle proprie controdeduzioni al reclamo della Pol. Talora, annullando le precedenti decisioni. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Talora di Gavoi (Nuoro), annulla le delibere del Giudice Sportivo e della Commissíone Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna ed ordína l'éffettuazione della suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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