F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. INTERCLUB GIARDINI NAXOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE PALERMO MAURIZIO (Delibera della Commìssione Disciplinare presso il Comìtato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 17/Disc. del 25.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. INTERCLUB GIARDINI NAXOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE PALERMO MAURIZIO (Delibera della Commìssione Disciplinare presso il Comìtato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 17/Disc. del 25.1.1996) All'esito della gara Italia/Interclub Giardini Naxos, disputata il 19.11.1995 nell'ambìto del Campionàto di la Categoria del Comitato Regionale Sicilia, il Gludice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.28 del 22 novembre 1995, infliggeva tra I'altro al calciatore Palermo Maurizio, dell'A.S. Interclub Giardini Naxos, la sanzione della squalifica fino al 31.12.1999 perché ritenuto colpevole di avere colpito I'arbitro con un calcio. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società di appartenenza del calciatore, con delibera pubblìcata sul Com. Uff. n. 17 del 25 gennaio 1996, riduceva la squalifica al 31.12.1998. Avverso tale decisione propone appello I'A.S. Interclub Gìardinì Naxos, invocando il proscioglimento del calcìatore dall'accusa. II gravame non ha fondamento. Ed invero il Dírettore di gara, anche in sede di supplemento di referto, ha confermato I'identificazione del Palermo quale autore del denunciato atto di violenza. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S. Interclub Giardini Naxos (Messìna) ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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