F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BAONE AVVERSO DEClSIONI MERITO GARA BAONE/LAGARINA DEL 19.11.1995. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 29. del 18.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BAONE AVVERSO DEClSIONI MERITO GARA BAONE/LAGARINA DEL 19.11.1995. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 29. del 18.1.1996) II Giudice Sportivo presso,il Comitato Regionale Trentino Alto Adige della L.N.D., decidendo a seguito di reclamo sporto dall'U.S. Baone in relazione alla gara del Campionato di Promozione Baone/Lagarina del 19.11.1995, rilevava che nella lista presentata dell'U.S. Lagarina all'arbitro,prima dell'inizio dell'incontro, non figurava il nominativo del calciatore indicato come n. 13,, in quanto il medesimo non era presente e il Dirigente Accompagnatore ufficiale non ne ricordava esattamente le generalità; il calciatore giungeva al campo circa alla mezzora del primo tempo e I'arbitro, identificandolo, lo autorizzava a sedersi in panchina; trascrivendone il nome successivamente e solo nell'esemplare della lista a sua disposizione. Secondo la delíbera del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 22 del 30 novembre 1995, la prassi adottata dal Direttore di gara era irregolare, in quanto la possíbilità di ammettere un calciatore ritardatario era collegata esclusívamente al suo inserimento in lista príma dell'inizio, altrimenti si concederebbero alla società interessata indebiti vantaggi d'ordíne tecnico,con I'indicazione di "atleti di diversa valenza". Conseguenteménte, era applicata a carico dall'U.S. Lagarina la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dall'art. 7 C.G.S. La medesima impugnava tale decisione dinanzi alla competente Commissione Disciplinare e con delibera pubblicata nel C.U. n. 29 del 18gennaio 1996, riteneva che la pacifica infrazione regolamentare non comportasse la perdita della gara in quanto I'identità del calciatore era stata comunque accertata, ripristinava, quindi; il risultato acquisito sul campo, infliggendo altresì alla socíetà l'ammenda di 500.000 lire e al Dirigente Accompagnatore Mauro Giordani I'inibizione per la durata di un mese. . Si appella a questa Commissione, avverso tale delibera, I'U.S. Baone,.posto che il nominativo del calciatore in questione che peraltro,doveva essere ben noto alla società che lo utilizzava, mai era stato inserito nella lista che le era stata consegnata e che la stessa decisíone impugnata affermava la tassativa applicabilità della norma che fa obblígo di trascrivere previamente le generalità di tutti i calciatori(titolari e riserve) che si intendono utilizzare, per cui non si doveva confondere tale obbligo con quello della identiffcazione, in quanto il primo voleva assicurare la certezza della indicazione esclusiva degli ammessi alla disputa della gara, con evidente restrizione di utilizzabilità.La violazione della cítata disposizione, consacrata nella regola 3 delle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C., comportava la irregolarità della partecipazione del calciatore in questione, sanzionabile solo con la punizione sportíva della perdíta della gara, non costituendo, oltre tutto errore tecnico arbítrale . L'U.S. Lagarina ha presentato controdeduzioni scritte, evidenziando come il nome del calciatore poi trascritto nella spazio riservato al n. 13 compariva nella lista dei convocati e, essendo di nazionalità. nordafricana, nonché di colore ed unico con tali caratteristiche fra i suoi tesserati; non poteva essere confuso con alcun altro. La.complessità delle sue complete generalità giustificava l'imperfetta memoria del Dirigente Accompagnatore, che per tale ragione non aveva potuto tempestivamente darne notizia all'arbitro. L'irregolarità formale nella quale si era incorsi non giustificava, pertanto, I'applicazíone della punizione sportiva, trattandosi oltre tutto di errore tecnico arbitrale, che poteva solo giustificare, in ipotesi, la ripetizione della gara. L'appello è infondato. Non v'è dubbio che I'U.S. Lagarina non ottempero al disposto della Decisíone Ufficiale della F.I.G.C. concernente la Regola 3 del Regolamento dl giuoco (secondo la quale "i calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, purché già iscritti nell'elenco prima della stessa, previa identificazione, ma appare evidente trattarsi dí ínfrazione.di tipo formale, non attinente né alla posizione dí tesseramento, né alla identità del.calciatore e la citata decisione ufficiale deve raccordarsi con I'art. 7 C.G.S., il quale stabilísce I'applicazione della perdita della gara (per quanto qui rileva) solo nel caso di utilizzazione di calciatore squalificato o comunque privo di titolo (leggasi di valido tesseramento), giusta il tenore del comma 5 lett. a), ed espressamente esclude tale sanzione per le altre infrazioni che riguardino, come nella specie, solo adempimenti formali (comma 6 lett. c). Ciò dicasi, a tacere del fatto che la identíficazione dei calciatore di riserva (peraltro qui impiegato solo negli ultimi tre minuti della gara) era stata agevolata, nei confrontí delI'attuale appellante, alla stregua di indicazioni somatiche fornitele dal Dirigente Accompagnatore dall'U.S. Lagarina, che escludevano la confondibilità con altri e quindi eliminavano il supposto vantaggio; adombrato nell'appello, di poter ímpiegare una riserva ín funzione di sopravvenute e non preconosciute esigenze tecniche e, oltre tutto, valutando la circostanza che il calciatore si presentò e venne identificato alla mezzora del primo tempo, ma giuocò solo, come si è detto, i tre minuti finali della gara. La reiezíone del reclamo comporta I'incameramento della tassa relativa. Per i presupposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dall'U..S. Beone di Arco (Trento) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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