F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PONTERIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRA DE’ CONTI/PONTERIO DEL 10.12.1.996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 30 del 18.1.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. PONTERIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRA DE' CONTI/PONTERIO DEL 10.12.1.996 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 30 del
18.1.1996)
L'U.S. Ponterio presentava reclamo, in relazione alla gara Serra De' Conti/Ponterio del 10.12.1995, deducendo la partecipazione, in posizione irregolare, alla predetta gara, del calciatore della squadra avversaria Gianluca Fenucci.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n.30 del 18 gennaio 1996, dichíarava inammíssibile il predetto reclamo; ex art. 37 n. 5 C.G:S., per irregolarità nel contraddittorio.
Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. I'U.S. Ponterio, la quale sostiene che I'eventuale irregolarità della notifica del reclamo, concretatasi nella mancata allegazione della ricevuta postale comprovante il contestuale invío dei motivi alla controparte, sarebbe stata sanata dalla costituzione della controparte medesima.
L'appello deve essere accolto.
Invero, I'adempimento dell'obbligo posto dagli art. 23 punto 5, ultimo comma, e 37 comma 5 C.G.S., e preordinato a garantire I'osservanza del principio del contraddíttorio. Tale esigenza sostanziale risulta nella specie soddisfatta con la costituzione della
controparte che ha, tra I'altro provveduto a rimettere proprie controdeduzioni tese a contestare la fondatezza nel merito della richiesta avanzata dalla U.S. Ponterio di assegnazione della vittoria per 0-2 della gara,in questione.
Da quanto sopra consegue che I'appello in epigrafe deve essere accolto e, per I'effetto,annullatasí la decisione impugnata, deve disporsi il rinvio degli atti alla Commissíone Disciplinare per I'esame nel merito del reclamo a suo tempo proposto. Dispone, altresì, la restituzione della tassa versata.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. Ponterio di.Monterado (Ancona), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., I'impu-. gnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per l'esame dí merito. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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