F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. OGLIASTRO CILENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FELlTTO/OGLIASTRO CILENTO DEL 7.1.1996. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 50 dell’1.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. OGLIASTRO CILENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FELlTTO/OGLIASTRO CILENTO DEL 7.1.1996. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 50 dell'1.2.1996) Dopo la disputa dell'incontro tra I'U.S.Felítto e il G.S. Ogliastro Cilento, valido per il Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Campanía e disputatosi a Felítto il 7 gennaio 1996, il G.S. Ogliastro Cilento, che era rimasto soccombente con il punteggío di 2-5, avanzava reclamo alla competente Commissione Disciplinare denunciando I'irregolare partecipazione alla gara di due calciatori avversari (Schiavo Gíuseppe e Di Stasi Adriano) prívi di titolo valido in relazione al requisito dell'età. L'adita Commíssione rigettava il reclamo, in quanto dal referto arbitrale rísultava che i predetti atleti non avevano preso parte alla partita, con delibera che veniva pubblicata nel Com. Uff. n. 50 in data 1 ° febbraio 1996. II glomo successivo il Direttore dell'incontro ínoltrava al Giudice Sportivo una díchíarazione nella quale segnalava, a chiarimento ed integrazione del referto, che il calciatore Schiavo Giuseppe, indicato nella distinta con il n. 13, era stato schíerato in campo fin dalI'inizio della gara. II G.S. Ogliastro Cilento ha avanzato rituale appello a questa C.A.F. ríbadendo la richiesta di applicazione a carico della squadra avversaria della punizíone sportiva prevista dell'art. 7 n. 5 C.G.S.. II gravame è fondato. La precisazíone fornita dall'arbitro non lascia adito a dubbi per l'U.S. Felitto ha preso parte all'incontro il calciatore infrasedicenne Schiavo Giuseppe, il quale non ne aveva titolo perché privo dell'autorizzazione prescritta dell'art. 34 n.3 N.O.I.F., così come attestato dal Comitato Regionale. Tale índebíta partecipazione comporta a termini di regolamento l'applícazione della punizione sportiva prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S. a carico della società che ha usufruito delle prestazioni del calciatori in posízione irregolare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. Ogliastro Cilento di Ogliastro Cilento (Salerno), annulla I'impugnata delibera ed inflígge alla U.S. Felitto la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2. Dispone la restituzione della tassa versata.
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