F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. MONTORO INFERIORE AWERSO LE SANZIONI DEL- L’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 1, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE AI SIGG.RI ARNONE ALFREDO ED ESPOSITO GENNA- RO, E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 500.000 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOR FEDERA- LE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA SANSEVERINESE/MONTORO INFE- RIORE DEL 12.11.1994 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 48 del 25.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. MONTORO INFERIORE AWERSO LE SANZIONI DEL- L'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 1, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE AI SIGG.RI ARNONE ALFREDO ED ESPOSITO GENNA- RO, E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 500.000 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOR FEDERA- LE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA SANSEVERINESE/MONTORO INFE- RIORE DEL 12.11.1994 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 25.1.1996) La Pol. Montoro Inferiore ha proposto appello a questa C.A.F, avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso. il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff.n. 48 del 25 gennaio 1996, con la quale sono state inflitte ai signori Arnone Alfredo ed Esposito Gennaro le sanzioni dell'inibizione per anni uno per violazione dell'Art. 1 comma 1 C.G.S. e quella di mesi uno per violazione dall'art. 1 comma 2 stesso Codice, nonché alla Pol. Montoro Inferiore, ai sensi dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., la. sanzione dell'ammenda di L. 500.000 in relazione alla gara disputata tra la Pol, Montoro Inferiore e I'U.S. Nuova Sanseverinese il 12.11.1994. L'appellante lamenta sostanzialmente I'entità delle sanzioni inflitte ai tesserati e ad essa società in relazione ai fattí contestati che non presenterebbero un carattere di particolare gravità. L'appello è infondato e va respinto. La decisione impugnata ha esattamente ricostruito sulla base degli atti uttici ali gli elementí di responsabilità a carico dei tesserati Arnone ed Esposito ed ha motivato adeguatamente in ordine alla sanzione inflittà agli stessi tesserati ed alla società. Le argomentazioni contenute nell'atto di appello si limitano ad una generica censura sui criteri adottati nella determinazione delle sanzioni e non possono, pertanto, trovare accoglimento anche perché le sanzioni stesse appaiono del tutto proporzionate ai fatti contestati sui quali e stata raggiunta piena prova. Si tratta, invero, di fatti di particolare gravità, anche se non caratterizzati da atti di violenza, e non può inoltre tacersi il clíma intimidatorio che è stato instaurato dai due inibiti. mediante il ricorso a toni minacciosi, volto ad ottenere da parte dell'arbitro dichiarazioni compiacentí atte a mitigare il contenuto del referto della gara in questione. In relazione a quanto precede la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dalla PoI. Montoro Inferiore di Montoro Inferiore (Avellino) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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