F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE CALCINARI ANDREANO AVVERSO LA CONFERMA DELLA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D’AUTORITA’, PER INATTIVITA, DALL’A.C. CERRETESE, EX ART. 109 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D – Riunioni del 15/16.12.1995) .

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE CALCINARI ANDREANO AVVERSO LA CONFERMA DELLA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA', PER INATTIVITA, DALL'A.C. CERRETESE, EX ART. 109 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del 15/16.12.1995) . La Commissione Tesseramenti della F. I.G.C.,.nelle riunioni del 15/16 dicembre 1995 j (Com..Uff. n. 17/D), respingeva il reclamo del calciatore Calcinari Andreano avverso il provvedimento del Comitato Regionale Marche dí reiezione della sua istanza di svincolo per inattivita, ex art. 109 N.O.I.F. dell'A.C. Cerretese - reiezione motivata dal fatto che non era stata accolta I'eccezione di irregolarità del contraddittorio nel procedimento dinanzi al Comitato-stesso, sollevata dal calciatore a seguito del mancato invio da parte della società della copia dei documenti dalla medesima prodotti al fine di.comprovare I'nesistenza del diritto allo svincolo. L'adíta Commissione ha ritenuto che nella fase amministrativa che si svolge innanzi i al Comitato Regionale non trovano applicazione le norme procedurali, di cui al Codice di I Giustizia Sportiva, che regolano il contraddittorio tra le parti.Rinnova quindi in questa sede I'istanza il calciatore, reiterando le proprie doglianze ed in particolare I'inammissibilità dell'opposizione formulata in prime cure dalla società, L'appello è infondato e va respinto. La motivazione, con la quale la Commissione Tesseramenti ha rigettato I'eccezione di víolazione del contraddittorio; sollevata dal ricorrente; va: ondivisa in quanto sono state esattamente ínterpretate le norme regolamentari. II procedimento innanzi al Comitato Regionale ha natura meramente amministrativa e; pertanto, ad esso non possono applicarsi le norme disposte per i giudízi in sede giurísdizionale, né possono estendersi per analogía a procedimenti diversi per i quali sono stati disposti, avendo natura squisitamente procedurale. Anche nel merito deve essere riconosciuta I'esatta applicazione delle risultanze processuali, attesa I'inadempienza del calciatore verso la società di appartenenza.. I motivi addottí dal calciatore per disattendere sia le convocazioní per sottoporsi a visita medica nonché gli invití ad esibíre il certificato medico della U.S.L. di competenza,. sia quelle riferite alle gare appaiono pretestuose. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dal calcíatore Calcinari Andreano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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