F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI PRATOLE/SCAFATESE CALCIO DEL 14.1.1.996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Compania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 22.2.1996) .

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI PRATOLE/SCAFATESE CALCIO DEL 14.1.1.996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Compania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 22.2.1996) . II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Compania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica ha inflitto, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 in data 22 febbraio 1996, alla A.P. Scafatese Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0-2 della gara del Campionato Regionale Allievi Pratole/Scafatese Calcio, disputata il 14.1.1996, in relazione alla partecipazione del calciatore Raiola Giuseppe, il quale non aveva scontato la squalifica inflittagli per somma di ammonizioni, come da Comunicato Ufficiale n. 27 del 4 gennaio 1996. L'A.P. Scafatese Calcio ha proposto appello a questa C.A.F, sostenendo che alla suddetta gara ha partecipato il calciatore Raiola Giuseppe, nato il 6 settembre 1980, titolare della tessera F.I.G.C. n. 304764 e non Raiola Giuseppe nato li 14 aprile 1980, titolare della tessera F.I.G.C. n. 304890, squalificato in. relazione alla gara Scafatese/Boys Grumese dei 30.12.1995, per somma di ammonizioni. L'appello è fondato e va accolto. Infatti, dalle distinte dei calciatori relative alle due gare in questione è rimasto accertato che alla gara del 30.12.1995 ha preso parte il calciatore Raiola Giuseppe con tessera F.I.G.C. n. 304890, che era stato ammonito e quindi squalificato per somma di ammonizioni, mentre alla gara disputata il 14 gennaio 1996 ha preso parte il suo omonimo, titolare della tessera FI.G.C. n. 304764. Questi, pertanto, era in posizione regolare nella gara in esame. La tassa versata deve essere restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.P Scafatese Calcio di Scafati (Salerno), annulla I'impugnata delibera, ripristinando il risualtato di 2 - 2 conseguito in campo nella gara sopra indicata. Dispone la restituzione della tassa versata.
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