F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. DELEBIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DELE- BIO/PESCARENICO DEL 21.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 15.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. DELEBIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DELE- BIO/PESCARENICO DEL 21.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 15.2.1996) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 27 de1 15 febbraio 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D, decidendo su reclamo sporto dal C.G. Pescarenico avverso la regolarità della gara Delebio/Pescarenico, disputata il 21.1.1996 per il Campionato di 1a Categoria, poiché alla stessa risultava aver partecipato il calciatore Marco Colombo, nato il 22.3.1980, privo dell'autorizzazione prevista dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F., infliggeva all'U.S. Delebio la punizione sportiva della perdita della gara, oltre a sanzioni che qui più non rilevano. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. la U.S. Delebio, rilevando che il calciatore aveva lutti i requisiti indicati dell'art. 34 per ottenere (come aveva poi ottenuto) l'autorizzazione a partecipare a gare del Campionato dilettantistico di cui trattasi, onde era illegittima I'applicazione dall'art. 7 C.G.S. per un semplice inadempimento formale, consistito nella utilizzazione del Colombo prima del..rilascio del documento autorizzativi. L'appello è infondato. L'ultimo capoverso del citato art. 34 (da raccordarsi con il comma 6 dall'art. 7 C.G.S.), prevede infatti che I'utilizzazione di un calciatore, che abbia compiuto il 15° anno, in gare non espressamente riservate alle categorie giovanili, secondo il richiamo dell'art. 31 N.O.I.F, senza I'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta appunto I'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Per la chiarissima disposi- zione regolamentare, sono dunque prive di pregio le argomentazioni dell'appellante. II reclamo deve conseguentemente essere respinto, mentre la relativa tassa va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell'U.S. Delebio di Delebio (Sondrio) ed ordina íncamerarsi la relativa tassa.
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