F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DR. PROTO FRANCO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’ATLETICO CATANIA, E DELL’ATLETICO CATANIA AVVERSO DECISIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A LORO CARICO PER IRREGOLARITA’ AMMINISTRATIVE, DI CUI ALLA DELIBERA PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 113/C DEL 6.3.1996 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Dr. Proto Franco: inibizione per mesi 6; Atletico Catania: ammenda di L. 10.000.000 e inibizione al Dr. Proto Franco per mesi 6)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DR. PROTO FRANCO, AMMINISTRATORE UNICO DELL'ATLETICO CATANIA, E DELL'ATLETICO CATANIA AVVERSO DECISIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A LORO CARICO PER IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE, DI CUI ALLA DELIBERA PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 113/C DEL 6.3.1996 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Dr. Proto Franco: inibizione per mesi 6; Atletico Catania: ammenda di L. 10.000.000 e inibizione al Dr. Proto Franco per mesi 6) Con distinti appelli I' Atletico Catania ed il suo Amministratore Unico, Dr. Fianco Proto, hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 113/C pubblicato il 6 marzo 1996, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.IG.C., sono state inflitte le sanzioni, al Proto, ritenuto responsabile dalla violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., della inibizione per mesi sei, ed alla società Atletico Catania, dell'ammenda di L. 10.000.000. Gli appelli, che per la loro connessione possono essere riuniti, sono infondati. Infatti, le circostanze ed i fatti che, a seguito della verifica amministrativo-contabile eseguita dalla CO.VI.SO.C. e dagli accertamenti espletati dall' Ufficio Indagini, sono stati posti a base del deferimento da parte del Procuratore Federale sono rimasti pienamente provati e non sono sostanzialmente contestati dai ricorrenti. I fatti rilevanti ai fini in esame sono i seguenti: - su disposizione della CO.VI.SO.C. l'Assemblea ordinaria della s.r.l Leonzio 1909, di cui era presidente il Proto (cui è succeduta a seguito di cambio di denominazione sociale la s.r.l. Atletico Catania), al fine di ottenere I' iscrizione al Campionato di Serie C1 per la stagione 1993/94, delibero il finanziamento postergato ed infruttifero da parte dei soci per L. 384.000.000, poi vincolati alla riduzione dell'indebitamento con priorità per il pagamento di oneri fiscali e contributivi scaduti, per restituzione delle anticipazioni temporanee dei soci e per pagamento di altri debiti; - successivamente, su proposta del presidente Proto, I' Assemblea ordinaria della società Leonzio 1909 delibero di utilizzare la predetta disponibilità finanziaria per L. 300 milioni, per prestiti in favore sella s.r.l. Unomed Italia e della s.r.l. Hospital Products (di cui era socio e della prima anche Amministratore delegato la Sig.ra Valeria Cammerino, moglie del Proto), nonché per rimborso al Proto di un precedente finanziamento per L. 42.000.000. In tale situazione, deve ritenersi venuto meno, per fatto del Proto e della società da lui amministrata, il vincolo di scopo dell'apporto finanziario imposto dalla CO.VI.SO.C.. A nulla rileva, in senso contrario, quanto dedotto nei ricorsi, e cioè che I' imposizione della CO.VI.SO.C. era eccessiva in quanto si riferiva anche a debiti (fiscali e previdenziali) per i quali era stata disposta una moratoria, giacché -pur ammessa tale circostanza (che, comunque, si riferirebbe solo ad una parte del finanziamento, che concerneva anche debiti certamente non compresi nella moratoria) - non stava certo alla società di disporre la unilaterale modificazione dell'assetto finanziario imposto dalla Commissione, una volta conseguito l'obiettivo (iscrizione al campionato). Sussistono, pertanto, sicuramente i fatti contestati ed è del tutto irrilevante - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - la circostanza che ad essi sia stata data dalla Commissione Disciplinare una configurazione diversa (e più favorevole ad essi) rispetto a quella contenuta nella contestazione del Procuratore Federale; configurazione, quella della Commissione, che appare senz' altro esatta, giacché il comportamento della società e del suo presidente non può certo ritenersi conforme, alla luce delle considerazioni che precedono, ai principi sportivi della lealtà e della correttezza, di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Anche la misura delle sanzioni per entrambi i convenuti, appare congrua in relazione alla gravità dell'infrazione. Per questi motivi Ia C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Dr. Proto Franco e dall'Atletico Catania, li respinge e dispone I' incameramento delle tasse versate.
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