F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. PORCARI CALCIO AWERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI PORCARI CALCIO/LUCCASETTE DEL 21.2.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 26 del 21.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. PORCARI CALCIO AWERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI PORCARI CALCIO/LUCCASETTE DEL 21.2.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 26 del 21.2.1996) La Signora Casagli Grazia, Presidente della Società F.C. Porcari Calcio di Montecarlo (Lucca) ha proposto appello a questa C.A.F. al fine di ottenere I' annullamento della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 26 in data 21 febbraio 1996, con la quale sono stati inflitti, tra gli altri, i provvedimenti disciplinari della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a Lei medesima fino al 30 giugno 1997 ed al Dirigente Accompagnatore, Ing. Pellegrini Giancarlo, fino al 31 dicembre 1996. L'esponente ammette che alla gara Porcari/Luccasette del Campionato Giovanissimi, disputata il 21 gennaio 1996, ha partecipato il calciatore EI Hakkouni Taoufix, che è nato il 19 novembre 1980 e non 1981, come riportato sul cartellino federale, ma ha opposto la buona fede di entrambi essi dirigenti. Sostiene, infatti, che I' età del calciatore era stata avvertita mediante l' autocertificazione rilasciata dal genitore esercente la patria potestà e mediante il certificato di identità personale regolarmente rilasciato dai servizi anagrafici dal Comune di Capannori, in data 29 settembre 1995. Si osserva preliminarmente che I' appello proposto in favore del Pellegrini Giancarlo è inammissibile, perché è sottoscritto dalla Signora Casagli, Presidente della Società, che è inibita e, pertanto, impossibilitata a proporlo non avendo allo stato titolo a rappresentare la società; ad abundantiam, si rileva che I' art. 35 n. 4 lettera a) C.G.S. dispone che non sono impugnabili dinanzi a questa C.A.F. le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado quando riguardino squalifiche di tesserati inferiori ai 12 mesi. Nel caso in esame, al Sig. Pellegrini è stata inflitta I' inibizione per la durata di quattro mesi e 7 giorni. Deve, invece, essere respinto nel merito quello proposto dalla Signora Casagli in suo favore per la palese infondatezza dei motivi addotti a sostegno. II certificato del Comune di Capannori attestante I' identità personale del giovane EI Hakkouni Taoufix risulta macroscopicamente alterato nella data di nascita, essendo evidente la modifica dell'anno di nascita da 1980 in 1981. La buona fede non può, pertanto, essere invocata, in quanto I' acclarata falsificazione non permette di escludere ogni responsabilità della Sig.ra Casagli, nella sua veste di Presidente, ma al contrario porta a desumere una sua connivenza a falsificare la data di nascita del calciatore per il suo utilizzo nella gara in esame. A seguito del rigetto del reclamo, la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F., sull'appello come innanzi proposto daI F.C. Porcari Calcio di Montecarlo (Lucca), cosi provvede: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente I' inibizione fino al 31.12.1996 inflitta al Sig. Pellegrini Giancarlo, poiché sottoscritta da Presidente inibito; - lo respinge per la parte inerente I' inibizione fino al 30.6.1997 inflitta al Presidente, Sig.ra Casagli Maria Grazia; - ordina incamerarsi la relativa tassa.
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