F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL REAL A.C. CERRETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES GROTTA/REAL CERRETO SANNITA DEL 15.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 61 del 7.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL REAL A.C. CERRETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES GROTTA/REAL CERRETO SANNITA DEL 15.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 61 del 7.3.1996) L'A.C. Real Cerreto Sannita proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, deducendo, in ordine alla gara Grotta/Real Cerreto Sannita disputata per il Campionato Juniores il 15 gennaio 1996 e terminata con il risultato di 1-1, che la società ospite aveva schierato i calciatori Melucci Francesco, Fierro Michele, Landi Mauro e De Luca Tommaso in posizione irregolare perché i primi tre non in regola con I' autorizzazione richiesta dell'art. 34, comma terzo, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., il quarto perché squalificato. La Commissione Diciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 7 marzo 1996, rilevato che I' autorizzazione ex art. 34 delle Norme Organizzative Interne non era richiesta per il Campionato Juniores e che il calciatore De Luca, squalificato per tre giornate di gara a far data dal 12 novembre 1995, non aveva partecipato alle gare disputate dalla società di appartenenza il 6 gennaio 1996, il 31 dicembre 1995 e I'11 dicembre 1995, rigettava il reclamo. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.C. Real Cerreto Sannita. L'appellante motiva il gravame sostenendo I' erronea interpretazione dall'art. 34, comma terzo, delle Norma Organizzative Interne della F.I.G.C. data dalla Commissione Disciplinare. Nulla deduce la reclamante sulla posizione del calciatore De Luca, evidentemente rilevata regolare dagli accertamenti effettuati dal Giudice di Secondo Grado. Per quanto concerne la norma citata, la reclamante rileva che essa, nel richiedere I' autorizzazione per i calciatori sedicenni per svolgere attività agonistica organizzata dalle Leghe, oppone che anche il Campionato Juniores è organizzato da una Lega, di tal che anche per giocare in detto campionato occorrerebbe la suddetta autorizzazione. La tesi sostenuta dall'appellante è evidentemente infondata. Come questa C.A.F. ha più volte affermato, I'art. 34, comma terzo, delle Norme Organizzative Interne richiede I' autorizzazione in relazione all'attività agonistica organizzata dalle Leghe ma non per I' attività agonistica che si esplica in campionati specificamente riservati alle categorie giovanili, quale è, appunto, il Campionato Juniores. Stante l' infondatezza dell' unico motivo di gravame dedotto dell' A.C. Real Cerreto Sannita, I' appello, in conclusione, deve essere respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dell' A.C. Real Cerreto Sannita di Cerreto Sannita (Benevento) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it