F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.1991 INFLITTA AL CALCIATORE FERRARA GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna -Com. Uff. n. 31 del 29.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.1991 INFLITTA AL CALCIATORE FERRARA GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna -Com. Uff. n. 31 del 29.2.1996) In relazione ad un episodio verificatosi nel corso della gara Torre del Moro/Cava, disputatasi il 28.1.1996, il calciatore Ferrara Giovanni della PoI. Cava veniva squalificato fino al 31 marzo 1997. Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 31 del 29 febbraio 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna decideva di ridurre al 31.1.1997 la squalifica sulla base di una valutazione più circostanziata del comportamento tenuto dal calciatore. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. Ia Pol. Cava che chiede la ulteriore riduzione della squalifica infetta al calciatore, quantomeno fino al 31.8.1996 L'appello è inammissibile. Invero, la decisione impugnata è stata pubblicata il 29.2.1996 (a nulla rilevando secondo la giurisprudenza consolidata - la data della successiva trascrizione ad opera del Comitato Provinciali), mentre l' appello è stato proposto il 12 marzo successivo, e cioè oltre il termine all' uopo previsto dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell' art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I' appello come in epigrafe proposto dalla PoI. Cava di Cava (Forlì) e dispone incamerarsi la relative tassa.
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