F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MATINUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1999 INFLITTA AL CALCIATORE BISCEGLIA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 7.3.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. MATINUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1999 INFLITTA AL CALCIATORE BISCEGLIA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 7.3.1996)
Avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.1999 inflitta al calciatore Bisceglia Antonio, di cui alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel C.U. n. 32 del 7 marzo 1996, ha proposto appello a questa C.A.F. l'U.S. Matinum di Mattinata, con atto sottoscritto dal Segretario, Raffaele Gentile.
L'appello è inammissibile in quanto sottoscritto da persona non legittimata a rappresentare la società, posto che, come risulta dal foglio di censimento della società riferito alla stagione 1995/96, al Signor Gentile Raffaele non è stata conferita alcuna delega di rappresentanza.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art, 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, I' appello come sopra proposto dell'U.S. Matinum di Mattinata (Foggia) e dispone L'incameramento della tassa versata.
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