F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MONTIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTIANO/A.C.L.I. S. DONATO DEL 21.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 30 del 22.2.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 11 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. MONTIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTIANO/A.C.L.I. S. DONATO DEL 21.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 30 del 22.2.1996).
L'U.S. Montiano impugna in questa sede la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 pubblicato il 22 febbraio 1996, confermativa di quella del Giudice Sportivo, con la quale è stata esclusa la legittimità del procedimento di sospensione dell'incontro Montiano/A.C.L.I. S. Donato del 21 giugno 1996 e se ne è disposta la ripetizione.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Come questa Commissione ha avuto modo in più occasioni di affermare la sospensione della gara, prevista dell'art. 64 comma 2 N.O.I.F., costituisce la misura estrema, cui I' arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli per I' incolumità dei partecipanti o per il regolare andamento della gara. Tale misura, per la sua gravità e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, va adottata solo allorché essa sia insostituibile in quanto il regolare andamento dell'incontro non possa essere ristabilito con altre misure (espulsioni, ammonizioni, diffide, etc.).
Nella specie, come hanno esattamente rilevato i primi giudici da un Iato la situazione non appariva così grave da rendere necessario il provvedimento adottato e, dall'altro, non risulta che l' arbitro abbia tentato di ristabilire l' ordine con le altre misure di cui si è detto, di tal che I' interruzione dell' incontro come risulta, chiaramente dal supplemento di rapporto e senza che sia necessario alcun altro incombente istruttorio - deve ritenersi ingiustificata.
Correttamente, pertanto è stata disposta la ripetizione della gara.
Per questi motivi, la C.A.F. respinge I' appello 'come sopra proposto dell'U.S. Montiano di Montiano (Grosseto) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
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