F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL B.M. SPORTING AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL SIG. RIVA FRANCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com.. Uff. n. 37 del 25.5.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL B.M. SPORTING AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL SIG. RIVA FRANCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com.. Uff. n. 37 del 25.5.1995) La Società B..M. Sporting di Masate (Milano) ha proposto a questa C.A.F rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 25 maggio 1995, con la quale veniva respinto il proprio reclamo avverso la sanzione dell' inibizione fino al 31.12.1998 inflitta al Dirigente Riva Franco, esponendo che con lettera raccomandata in data 10 aprile 1995 ha fatto richiesta a detto Giudice di ottenere copia del referto arbitrale della gara della Categoria Esordienti disputata il 1° aprite 1995 contro G.S. Virtus Inzago, al fine di motivare adeguatamente I' eventuale reclamo in merito alla decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 31 in data 7 aprile 1995,con la quale era stato appunto adottato il provvedimento di inibizione fino al 31 dicembre 1998 nei confronti del Riva; riferisce ancora che detta richiesta era stata considerata alla stregua di un reclamo vero e proprio con conseguente adozione del suddetto provvedimento. Ha chiesto, pertanto, che venga annullata I' impugnata decisione e rimessi gli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado, perché fornisca la documentazione richiesta onde permetterle la stesura di un ricorso dettagliato. L'appello è infondato. Deve essere innanzitutto rilevato che la richiesta di prendere visione o di trarre copia dei documenti ufficiali deve essere inoltrata al Giudice Sportivo di seconda istanza mediante telegramma, cosi come dispone I' art. 26 n. 6 C.G.S.; tale mezzo di richiesta è prescritto a pena di nullità e I' inosservanza non vincola il giudice all'accoglimento. Ad abundantiam, si rileva ancora che, a differenza di quando dispone il successivo art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. per i rèclami in ultima istanza, il termine di 7 giorni per la proposizione dei motivi avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici Sportivi non decorre dal momento ih cui I' appellante riceve copia degli atti, ferma restando la decorrenza dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare, cosi come sancito dal su richiamato comma 6 dall'art. 26. La decisione impugnata non merita censura e correttamente il Giudice Sportivo di 2° Grado ha ritenuto di qualificare quale reclamo la richiesta informale della Società spedita in data 11.4.1995, nella quale è anche esposto il relativo motivo di doglianza per I' eccessività della sanzione inflitta al Dirigente, Sig. Riva Franco. Per i sueposti motivi la C.A,F respinge I' appello come innanzi proposto dal B.M. Sporting di Masate (Milano) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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