F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ALIBERTI LUIGI E DELLA POLISPORTIVA MONTORO INFERIORE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ART 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 69 dell’11.5.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 13 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO
DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ALIBERTI LUIGI E DELLA
POLISPORTIVA MONTORO INFERIORE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE
DEGLI ART 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 69 dell'11.5.1995)
II Procuratore Federale della F.I.G.C. ha Proposto rituale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 69 dell'11 maggio 1995, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Aliberti Luigi in quanto allo stato non più Presidente della Pol. Montoro Inferiore, mentre veniva irrogata la sanzione dell' ammenda di L. 500.000 a carico della Pol. Montoro Inferiore, per responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., in relazione ai giudizi lesivi della reputazione dell'organizzazione federale contenuti nelle memorie difensive inviate dall' Aliberti alla Corte Federale in data 26.4.1994, in relazione ad un procedimento aperto a seguito di deferimento del Procuratore Federale medesimo.
L'appello del Procuratore Federale appare senz'altro fondato, in quanto ai fini del decidere deve essere presa in considerazione la situazione di fatto al momento del perpetrarsi della violazione disciplinare, a nulla rilevando eventuali successive variazioni intervenute a modifica di tale situazione. Orbene, nel caso in esame, risulta incontestabilmente che I' Aliberti era Presidente della società allorché ebbe ad esprimere i giudizi lesivi della reputazione dell' organizzazione federale nella sua citata nota difensiva inviata il 26.4.1994 alla Corte Federale.
Le sue dimissioni, infatti, si sono perfezionate in data 14.7.1994, allorquando la Pol. Montoro Inferiore ne prese atto e provvide alla nomina del nuovo Presidente.
Proprio sulla base delle sueposte considerazioni Ia Commissione.Disciplinare ha ritenuto comunque sussistere la responsabilità della Società, per la violazione ascritta all' Aliberti, infliggendo alla stessa la sanzione dell'ammenda di L. 500.000.
Dalle sueposte considerazioni ne deriva che Aliberti Luigi deve essere comunque perseguito perché responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., così come richiesto dal Procuratore Federale e la Commissione ritiene congrua la sanzione di tre mesi di inibizione, mentre invariata deve restare quella già inflitta alla Società, in quanto adeguata alla violazione contestata.
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig, Aliberti Luigi la sanzione della inibizione per mesi tre, confermando nel resto.
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