F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MARTELLAGO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIfONE FINO AL 30.6.1998 INFLITTA AL SIG. ZAMPIROLO AGOSTINO (Delibera del GIudice Sportivo di 2° Grado presso il Comîtato Regionale Veneto del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica.- Com. Uff. n: 31 del 7.3.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MARTELLAGO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIfONE FINO AL 30.6.1998 INFLITTA AL SIG. ZAMPIROLO AGOSTINO (Delibera del GIudice Sportivo di 2° Grado presso il Comîtato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica.- Com. Uff. n: 31 del 7.3.1996). L'A.C. Martellago propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, riportata nel Com. Uff. n. 31 in data 7 marzo 1996, con la quale al Dìrigente Sig. Zampirollo Agostino, è stata confermata la sanzione dell'ìnibizione fino al 30 giugno 1998, inflìttagli dal Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 25 ín data 1 ° febbraio 1996, per aver colpito con un pugno al volto un calciatore della squadra avversaria; cagionandoglí lesioni al labbro, durante I'ìncontro del campionato Regìonale Giovanissimi, disputatosi il 21.1.1996, tra I'A.C0. UnionTreviso 2000 e I'A.G. Martellago.: Motiva la ricorrente che lo Zampirallo è estraneo al fatto, che sarebbe invece ascrivibile al massaggiatore della propría squadra, Sig. Dona Flavio, il quale con un gesto istintivo dí dífesa conseguente al tentativo di aggressione operato dal calciatore Caliandro Mauro,.o ha involontariamente colpito. L'appello è ìnfondato. Ed ínvero esso è basato esclusívamente sull'attribuzione della responsabilità a persona diversa da quella incriminata, ma tale affermazione non può valere ad inficiare la versìone dell'episodio, così come descritto negli atti ufficialì e cioè nel rapporto redatto dal Direttore dì gara, il quale costituísce, come è noto, nel giudizio sportivo fonte di prova privilegiata per espressa disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 del Codíce dl Gìustizia Sportiva). La reclamante tenta di ìndurre questo Collegio ad una errata valutazione del fatto, rilevando artificiosamente una contraddizione nel rapporto di gara, sul punto nel quale I'arbìtro così scrive: "...non sono in grado di sapere se (lo Zampirollo) ha colpito Caliandro (calciatore avversario)..:'. . La frase, però, va letta per intero, giacché I'arbitro ha così continuato: "perché offeso da questi o se, al contrarìo, il Caliandro si è avvicinato alla panchina dello Zampirollo perché a sua volta offeso"; d'altra parte I'arbitro ha refertato di avere visto chiaramente lo Zampirollo colpire il calciatore. Alla luce dí quanto sopra, equa appare la sanzione inflitta al Sig. Zampirollo Agostino dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell'A.C. Martellago di Martellago (Venezia) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
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