F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA PRO FAVARA AVVERSO DECISIONI MERI- TO GARA DELFINI VERGINE MARIA/PRO FAVARA DEL 21.1.1996;(Delibera della Commissione Disciplinare,presso il Comitato Regionale Sìcilia- Com. Uff. n, 21/Dìsc. del 29.2-1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA PRO FAVARA AVVERSO DECISIONI MERI- TO GARA DELFINI VERGINE MARIA/PRO FAVARA DEL 21.1.1996;(Delibera della Commissione Disciplinare,presso il Comitato Regionale Sìcilia- Com. Uff. n, 21/Dìsc. del 29.2-1996). L'arbitro dell'incontro Delfini Vergine Maria/Pro Favara valido per il Campionato di Promozione Girone D del Comitato Regionale Sicilia, dísputatosi a Palermo il.21.1.1996 e conclusosi con íl punteggio di 0-0; riferiva nei rapporto di gara che al 40' del 1°tempo il calciatore Filippazzo Raimondo della Pol. Pro Favara mentre si trovava a terra a seguito di uno scontro con un avversario, venìva colpito con un pugno alla testa, infertogli dal massaggiatore dall'U.S. Delfinì Vergine Maria ed era costretto ad abbandonare ìl terreno di giunco, venendo sostituito da altro atleta. Con rìtuale reclamo la PoI. Pro Favara invocava I'applicazione a carico dell'U.S. Delfíni Vergine Maria della punizione sportìva di perdita della gara con il punteggio di 0-2, ma la richiesta veniva respinta dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato, la cui decisione trovava conferma nella delibera assunta dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 21/Disc. del 29 febbraio 1996). La Pol. Pro Favara ha proposto appello a questa C.A.F. rínnovando le istanze già avanzate nelle precedenti fasì della vertenza. II gravame non merita accoglimento. L'art. 7 n. 1. C.G.S. prescrive in modo esplicito che "non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ípotesi difatti o situazioni ímputabilí ad accompagnatori o sostenitorì .della socíetà, che abbíano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società". Alla luce del dettato regolamentare non è accoglibile la pretesa della reclamante di conseguìre il rísultato di vittoria "a tàvolíno" I'aggressione subita dal calciatore Filippazzo è certamente un.gesto riprovevole, ma la di lui forzata sostituzione non rende applicabile la punizione sportiva di perdìta della gara a carico della squadra ìl cuì tesserato si è reso colpevole del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Pro Favara di Favara (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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