F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SANT’ANASTASIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT’ANASTASIA/S.ANNA DELL’11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilìa – Com. Uff. n. 22/Dìsc. del 7.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. SANT'ANASTASIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT'ANASTASIA/S.ANNA DELL'11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilìa - Com. Uff. n. 22/Dìsc. del 7.3.1996) La Polisportiva S. Anna proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sícilia, deducendo, in ordine alla gara Sant'Anastasia/S. Anna, disputata per il Campionato di 2a Categoria, Gìrone I,I'11 febbraio 1996 e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra di casa, che quest'ultima aveva schierato il calcìatore Bua Pietro in posizione irregolare perché squalificato. La Commissione Disciplinare, con decisìone pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 7 marzo 1996, rilevato che effettivamente, dagli accertamenti effettuati, era risultato che il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in contestazione in quanto squalificato per una gara, per recidività in ammonizioni, come da Comunicato Ufficiale, n. 39 del 7 febbraío 1996, infliggeva alla A.S. Sant'Anastasia la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2, e un'ammenda di L. 15O.OOO e al calcíatore Bua un'ulteriore giornata di squalìfica. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S. Sant'Anastasia. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. La società reclamante, come da accertamenti eseguíti presso I'Ufficio Tesseramento, ha due tesserati dello stesso cognome: Bua Piero (Pietro nel terminale d'ufficio) nato il 17 ottobre 1957 e Bua Piero, nato il 13 marzo 1969. Nella gara Atletico Paternò/Sant'Anastasia del 4 febbraio 1996 veniva ammonito Bua Piero, nato il13 marzo 1969 che, pertanto, per somma dì ammonizioni veniva squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara, con decisione pubblìcata sul Comunicato Uffíciale del Comitato Regionale Sicília n. 39 del 7 febbraio 1996. Alla gara ìn contestazione, invece ha partecipato il calciatore Bua Piero, nato il 13 ottobre 1957, e non il Bua colpito da squalifica. Detti elementi si deducono inconfutabilmente dagli atti sopracìtati. La decisione della Commissione Dìsciplinare, di conseguenza; deve essere annullata e deve ordinarsì il ripristino del risultato conseguito sul campo di 1-0 in favore della A.S. Sant'Anastasia. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Sant'Anastasia di Motta Sant'Anastasia (Catania), annulla I'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella suíndicata gara. Ordìna restituirsi la relativa tassa.
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