F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ESANATOGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERRETESE/ESANATOGLIA DEL 13.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 36 del 29.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ESANATOGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERRETESE/ESANATOGLIA DEL 13.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 29.2.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche della L.N.D,, deliberando in merito al reclamo proposto dall'U.S. Esanatoglia avverso la regolarità dalla gara Cerretese/Esanatoglia, disputata il 13.1.1996 per il Campionato di 2a Categoria, ne dìsponeva la ripetizione, osservando che la stessa si era svolta su campo diverso da quello ufficialmente fissato, senza previa autorizzazione del Comitato competente e per iniziatìvà dell'arbitro, che aveva sorvolato sulla riserva scritta presentatagli dalla socìetà ospitata. Conseguentemente rìgettava la richiesta di applicazione, a proprío a favore, dall'art. 7 C.G.S., avanzata dalla reclamante (vedasi C.U. n. 32 dell'1 febbraio 1996). L'U.S. Esanatoglia impugnava tale decisione dinanzì alla Commissione Disciplinare che, come da delibera pubblicata nel C.U. n. 35 del 29 febbraio 1996, rigettava il reclamo, osservando che la richiesta scritta di mutamento del campo, indirizzata dalla Carretese Calcio al Comìtato Regionale oltre il termìne.dell'art. 28 n, 2 del Regolamento di Lega, non era stata convalidata dal medesimo; onde la disputa della gara doveva essere ritenuta irregolare e la sua ripetizione era stata correttamente ordinata dal Giudice Sportivo.. '. Sí appella ora a questa Commíssione.l'U.S. Esanatoglia, sostenendo che I'irregolarità riscontrata, avvenuta prima dell'ínizio della,gara, coínvolgendo.la responsabilità della Cerretese Calcío ed avendone influito sul regolare svolgimento, doveva essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della stessa. L'appello è fondato e deve essere accolto. Vi è una evídente incoerenza fra le giuste premesse e la. Scorretta conclusione della delibera impugnata. Se infatti la ríchiesta dí mutamento del campo venne avanzata dalla Cerretese Calcio oltre i termini concessile da regolamento e se essa, comunque non venendo accolta, non autorizzava la disputa della gara in altra sede, e, conseguentemente, (siccome riconosce la Commissione Disciplinare) lo svolgimento invece avvenuto era da ritenersi irregolare, non v'è altra sanzione applicabile che quella chiesta dalla ricorrente. È presumibile che se I'arbirtro non avesse, errando, consentito a dirigere la gara su campo diverso da quello ufficialmente stabilito , la commissione disciplinare avrebbe sanzionato l'accertata irregolarità non già con la dísposta ripetizione, ma con la perdita della stessa; ma dal momento che il Direttore di gara non avrebbe dovuto far dísputare la partita e quindi la sua decisione è giuridícamente, tamquam non esset (ed evoca I'antico broccardo "errar judicis, erro partis"), si impone nella specie I'applicazione dall'art. 7 C.G.S. in favore della società appellante, previo annullamento delle due precedenti delibare. La tassa reclamo va restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanz[ proposto dall'U.S..Esanatoglia (Macerata);annulla I'impugnata delibera ed infligge alla Cerretese Calcio la punizione sportiva di perdita della suindícata gara con il punteggio di 0-2. Ordina restituirsi la tassa versata.
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