F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. RUTIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLA/RUTIGLIANO DEL 7.1.1996 (Delibera della Commissione Discìplinare presso il Comìtato Regionale Puglia – Com. Uff. n.32 dell’7.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. RUTIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLA/RUTIGLIANO DEL 7.1.1996 (Delibera della Commissione Discìplinare presso il Comìtato Regionale Puglia - Com. Uff. n.32 dell'7.3.1996) L'U.S. Rutigliano proponeva reclamo alla Commissione Dísciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, deducendo, in ordine alla gara Mola/Rutigliano disputata il 7 gennaio 1996, per il Campionato di Promozione e terminata con il risultato di 1-1, che la società avversaria aveva inserito nella distinta di gara solo 5 giocatori nati dopo il 1° gennaio 1975 e non 6, come espressamente previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 6 del 31 agosto 1995. Chiedeva, pertanto, il G.S. Mola I'applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Glustizia Sportiva in danno della società avversaria. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 gennaio 1996, rilevava la propria incompetenza a decidere sul reclamo proposto dell'U.S. Rutligliano, ai sensi della circolare della L.N.D. n. 14 del 9 ottobre 1995 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 19 ottobre 1995 del Comitato Regionale Puglia, e trasmetteva, per competenza, gli atti al Giudice Sportivo. II reclamo veniva accolto da detto Giudice,con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 1996, che, conseguenzialmente, infliggeva al G.S. Mola la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio dì 0-2. Avverso la predetta decisìone il G.S, Mola a sua volta insorgeva davanti alla Commissíone Disciplinare. Questa rilevava che dall'esame degli atti uffìciali non risultava che I'U.S. Rutigliano avesse inviato al Giudice Sportivo il preannuncio di reclamo telegrafico entro le 24 ore del giorno successivo a quello di svolgimento della gara, come previsto dalla circolare della Lega Nazionale Dilettanti del 9 ottobre 1995, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 19 ottobre 1995, nella quale si prescrive che i reclami per il mancato rispetto dell'obbligo dì iscrizione in distìnta del numero minimo di calciatorì nati dall'1 gennaio 1975 "devono essere diretti al Giudice Sportìvo previo inoltro di preannuncio telegrafico entro le 24 ore del giorno successivo a quello di svolgimento della gara". La Commissione Disciplinare rilevata, quindi, la inamissibilità del reclamo rìvolto al Gludice Sportivo, annullava senza rinvio la decisione di primo grado, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito sul campo nella gara in contestazione (Com. Uff. n. 52 del 7 marzo 1996). L'U.S. Rutigliano propone ora appello in questa sede, deducendo come unico motivo di censura, la inappicabilítà della disposizione stabilita dalla Lega Nazionale Dílettanti con la circolare del 9 ottobre 1995 in ordine alle formalità proceduali per la presentazione dei reclami al Giudìce sportivo, relatívi alla violazione dell'obbligo di ínserire in distinta il richìesto numero mínímo di calciatori nati dall'1 gennaìo 1975, ínquanto la citata círcolare è stata annullata da altra circolare della stessa Lega Nazionale Dilettanti pubdlicata nel Comunicato afficíale n. 69 del 7 novembre 1995. L'appello si rivela ìnfondato, Detta ultima circolare, infatti, non ha annullato tutte le disposizíoni contenute nella precedente n. 14 del 9 ottobre 1995, ma solo quelle contenute nella parte títolata "Obbligo di ìscrizione in lista numero minimo di calciatorí di età prestabílita". Le formalítà proceduali di cui sopra erano; quindi, necessarie perché il reclamo potesse essere esaminato dal Giudice Sportivo. L'ìmpugnata decisione della commissíone Dísciplinare ín conclusione deve essere confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motiví, la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dalla U.S. Rutigliano dì Rutigliano (Barí) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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