F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CAGLIESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIESE CALCIO/TRUENTINA CASTEL DI LAMA DEL 25.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff, n. 38 del 14.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CAGLIESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIESE CALCIO/TRUENTINA CASTEL DI LAMA DEL 25.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff, n. 38 del 14.3.1996) La società Cagliese Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata nel C.U. n. 38 del 14 marzo 1996, con la quale era stato respinto il proprio reclamo e confermato il risultato conseguito sul campo nella gara Cagliese Calcio/Truentina Castel di Lama del 25.2.1996. La società reitera in questa sede le proprie contestazioni in ordine alla regolarità della gara, fondate sulla mancata identificazione da parte dell'arbitro del calciatore Giordani Luigi dall'U.S. Truentina Castel di Lama, in quanto sulla distinta dei calciatori non sarebbero stati riportati dall'arbitro medesimo gli estremi di un documento di riconoscimento del Giordani. Osserva il Collegio che il reclamo proposto dalla società Cagliese dinanzi la Commissione Disciplinare attiene la regolarità di svolgimento della gara per la quale, ai sensi dall'art. 18 n. 2 C.G.S., è competente a giudicare, in prima istanza, il Giudice Sportivo al quale avrebbe dovuto essere indirizzato il reclamo, previo preannuncio telegrafico entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara, cosi come disposto alla lett. b) del citato art. 18 n. 2. Ne consegue che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare, impugnata in questa sede, deve essere annullata senza rinvio, si sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo in prima istanza. Per i suesposti motivi la C.A.F., decidendo in ordine all'appello come in epigrafe proposto dal Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 comma 5 C.G.S., I'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto avverso la regolarità della suindicata gara alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, anziché al Giudice Sportivo, a norma dall'art. 18 comma 2 lett. b) C.G.S.. Ordina I'incameramento della tassa versta.
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