F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CALCIO GALLICO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CALCIO GALLICO/SANFERDINANDESE DEL 4.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CALCIO GALLICO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CALCIO GALLICO/SANFERDINANDESE DEL 4.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.3.1996) La A.S. Calcio Gallico in data 10.4.1996 ha proposto appello avverso le decisioni della commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria,di cui al Com. Uff. n.74 pubblìcato il 5 marzo 1996, adottate in merito alla gara Calcio Gallico/Sanferdinandese del 4.2.1996. L'appellante ha chiesto lo "annullamento decisionì e rìforma totale deì deliberati" adottati dalla Commissíone Dìsciplinare, la quale con la delibera sopra richiamata confermava i provvedimenti del Giudice Sportivo presso il detto Comitato, di cui al Com. Uff. n. 67 dell'8.2.1996, il quale aveva inflitto le sanzioni dell'ammenda di L. 350.000 alla A.S. Calcio.Gallico, delle inibizioni del Dìrigente Branca Carlo fino al 31.12.1996, del Dirigente Bonfiglio Domenico fino al 20.4.1996, e della squalifica dei calciatori Catalano Pietro fino al 30.6.1998, Micàlizzi Aritonio fino al 31.12.1997 e Gatto Antonio fino al 30.6.1997. In via preliminare e per quanto concerne il rito deve subito rìlevarsi che I'appello è inammissibile,ai sensí dall'art. 35 n. 4 lettera d) C.G.S., con riferimento alle sanzioni relative alla ammenda nei confronti della società ed alle inibizioni nei confronti dei dirigenti, in quanto inferiori ai 12 mesi. Per quanto concerne il merito dell'appello, nella parte inerente le sanzioni della squalifìca ìnflitte agli altri tesserati, questa Commìssione ritiene che le sanzioni inflitte aì calcíatori, tenuto in miglior conto la non eccessiva gravità dei fatti ed in particolare la mancanza di violenze fisiche neì confrontì dell'arbitro, possano essere ridotte applicandosí a Catalano Pietro la squalìfica fino al 30.6.1997, a Micalizzi Antonio la squalifica fino al . 31.12.1996 ed a Gatto Antonio la squalifica fino al 30.6.1996. Questa Commissione deve, peraltro, rilevare come le espressioni,contenute nell'ultima parte dell'appello della A.S. Calcio Gallico si risolvano in buona sostanza in apprezzamentì gratuito e chiaramente.offensivi per gli organismi federali ai quali sono riferite. Pertanto, questa Commissione d'Appello Federale ritiene che le espressioni stesse integrino un comportamento contrario alle norme del Codice di Giustizia Sportiva e, quindi; tale da legittimare il deferimento ai sensi dall'art. 19, n. 2 C.G.S. .del Presidente, quale firmatario dell'atto di appello, e della Società per responsabilità diretta dell'.operato di questì. In relazione a tutto quanto precede la C.A.F. decídendo sull'appello come innanzi proposto dall'A.S. Calcio Gallico di Reggio Calabria, così provvede: - lo dichiara inammissibile, ai sensì dall'art. 3 comma 4/d C.G.S., per le partì inerenti le sanzioni delle inibizioni inflitte ai Sigg.ri Bonfiglio Domenico e Branca Carlo rispettivamente fino al 20.3.1996 e 31.12.1996 e dell'ammenda di L. 350.000; - lo accoglie parzialmente per la parte inerente le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatorì Gatto Antonio, Micalizzi Antonio e Catalano Pietro, riducendole rispettivamente al 30.6.1 996, 31 .12.1 996 e 30.6.1 997; - deferisce, ai sensi dall'art. 19 comma 2 C.G.S., alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabría, il Presidente dell'A.S. Calcio Gallico, Sig. Bonfiglio Domenico, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per le espressioni, lesive nei confronti dell'organizzazione federale, contenute nell'atto di appello e I'A.S. Calcío Gallico, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta; - ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it