F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S.C. 82 REAL FLAMENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLI OLIVIE- RO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 135 del 22.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S.C. 82 REAL FLAMENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLI OLIVIE- RO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 135 del 22.3.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con Com. Uff n. 21 in data 15 febbraio 1996, tra gli altri provvedimenti disciplinari, adottava quello della squalifica fino al 30.6.2000 del calciatore dell'U.S.C. 82 Real Flamenco, Castelli Olivieri, per avere nel corso della gara del Campionato laziale di 3a Categoria 82 Real Flamenco/PIM Antincendio Antinfort, disputatasi I'11.2.1996 - colpito I'arbitro. Avverso tale decisione I'U.S.C. 82 Real Flamenco proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato Regionale, la quale lo respingeva, confermando la sanzione disciplinare inflitta al calciatore. Contro tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 135 in data 22 marzo 1996, la suddetta società ha inoltrato appello a questa C.A.F, chiedendo una riduzione della sanzione stessa. Questa Commissione ritiene di potere accedere a tale richiesta procedendo ad un ridimensionamento della sanzione sulla scorta dell'esame degli atti ufficiali, dai quali non si evince una particolare gravità del comportamento aggressivo del calciatore, apparendo il gesto, comunque deprecabile, frutto di un improvviso ed incontrollabile impulso in conseguenza del rapido susseguirsi di episodi sfavorevoli alla propria squadra. Stimasi, pertanto, equo fissare la squalifica al 30 giugno 1998. Per i suesposti motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S.C. 82 Real Flamencd di Roma, riduce al 30.6.1998 la sanzione della squalifica gia inflitta dai primi giudici al calciatore Castelli Oliviero. Ordina la restituzione della tassa versata.
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