F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. D.D. FRONDAROLA AVVERS0 DECISION MERITO GARA D.D. FRONDAROLA/ROCCA SANTA MARIA DELL’11.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 31 delt’11.1.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 24 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. D.D. FRONDAROLA AVVERS0 DECISION MERITO GARA D.D. FRONDAROLA/ROCCA SANTA MARIA DELL'11.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 31 delt'11.1.1996). All'esito della gara D.D. Frondarola/Rocca Santa Maria, disputata I'11.1.1995 nelI'.ambito del Campionato di 3a Categoria del Comitato Regionale Abruzzo e terminata col punteggio di 1 a 7, la Polisportiva D.D. Frondarola proponeva rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, I'A.S. Rocca Santa Maria aveva schierato il calciatore Pallamarini Cesare, tesserato per altra squadra. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, nel rilevare che agli atti del Comitato il Pallamarini risultava tesserato in favore dell'A.S. Rocca Santa Maria, respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 17 dell'11.11.1996). Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione la Polisportiva Frondarola, producendo attestazione del 19.2.1996 del Comitato Regionale Marche, secondo la quale il calciatore Cesare Pallamarini risulta tesserato per I'A.S. Maltignanese, e adducendo che un ritardo di quel Comitato nell'inserire la nuova posizionedel calciatore nel computer ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe generale aveva impedito alla Commissione Disciplinare di apprendere che lo stesso era tesserato, al momento della disputa della suindicata gara, per un'altra squadra, diversa dall'A.S. Rocca Santa Maria. II ricorso è inammissibile, perché proposto fuori dei casi previsti dall'art. 28 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara, inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla Pol. D.D. Frondarola di Frondarola (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it