F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. PIETRAGALLA M. DE SONIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERNALDA/PIETRAGALLA M. DE BONIS DEL 10.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata -Com. Uff. n. 40 del 4.4.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. PIETRAGALLA M. DE SONIS AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA BERNALDA/PIETRAGALLA M. DE BONIS DEL 10.3.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Basilicata -Com. Uff. n. 40 del 4.4.1996).
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, ritenuto che i fatti accaduti durante la gara Bernalda/Pietragalla M. De Bonis del 10 marzo 1996, che avevano portato alla sospensione della stessa, fossero da imputare all'U.S. Bernalda, decise, ai sensi dall'art. 7, comma 1, C.G.S., di assegnare gara persa all'U.S. Bernalda con il punteggio di 0 - 2 ed inflisse sanzioni varie a calciatori e dirigenti della società stessa (Com. Uff. n. 38 pubblicato il 21 marzo 1996).
La Commissione Disciplinare presso detto Comitato, escludendo specifiche responsabilità della U.S. Bernalda, accolse il reclamo di quest'ultima e dispose la ripetizione della gara (Com. Uff. n. 40 pubblicato il 4 aprile 1996). Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla Pol. Pietragalla M. De Bonis di Pietragalla. L'appello è fondato.
È vero che - come questa Commissione ha avuto modo in più occasioni di affermare - la sospensione della gara, prevista dall'art. 64, comma 2, N.O.I.F., costituisce la misura estrema, cui l'arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli per I'incolumità dei partecipanti o per il regolare andamento della gara.
Tuttavia, nella specie, come risulta dal referto di gara e dal supplemento di rapporto dell'arbitro, si erano verificati fatti (ripetuti insulti e minacce all'arbitro, rifiuto del calciatore espulso di allontanarsi dal campo, appoggio dato a quest'ultimo dai compagni di squadra, ingresso in campo di dirigenti dell'U.S. Bernalda, violenze tentate e consumate nei confronti dell'arbitro) tali da rendere, non solo giustificata, ma addirittura necessaria, la sospensione della gara, le cui conseguenze non possono non ricadere sulla società i cui appartenenti, calciatori e dirigenti, hanno provocato gli incidenti.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla PoI. Pietragalla M. De Bonis di Pietragalla (Potenza), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva, tra I'altro, all'U.S. Bernalda la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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