F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VIS STELLA-AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES REGIONALI VlS STELLA/TRUENTINA CASTEL DI LAMA DEL 16.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 40 del 28.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VIS STELLA-AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES REGIONALI VlS STELLA/TRUENTINA CASTEL DI LAMA DEL 16.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 40 del 28.3.1996) All'esito della gara Vis. Stella/Truentina Castel di Lama disputata il 16.3.1996 nelI' ambito del Campionato Juniores Regionali del Comitato Regionale Marche, terminata col punteggio di 2 a 1, I'U.S. Truentina Castel di Lama proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle filo della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore D'Angeli Luca, squalificato. La competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 28 marco 1996, nell'accogliere il reclamo, infliggeva alla S.S. Vis Stella la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Vis Stella, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo, in quanto il nominativo, del D'Angeli Luca sarebbe stato erroneamente inserito sul C.U. n. 38 del 14.3.1996, tra i calciatori squalificati per una a gara a seguito di espulsione; al posto del calciatore Ciotti Fabio, effettivamente espulso nella gara Vis Stella/Monturanese del 9.3.1996. Il gravame è fondato. Ed invero risulta agli atti che il nominativo del calciatore D'Angeli Luca veniva indicato tra i calciatori squalificati per una gara nel Com. Uff. n. 38 del 14.3.1996; che a Vis Stella, con fax del 16.3.1996; comunicava al competente Giudice Sportivo che il calciatore era stato punito in luogo del compagno di squadra Ciotti Fabio, espulso nella precedente gara del 9.3.1996, e che avrebbe utilizzato, perché non espulso, nello stesso giorno il D'Angeli nella gara con la Truentina Castel di Lama; che I' errore è stato documentato con I' esibizione della copia della distinta calciatori dell'incontro Vis Stella/Monturanese del 9.3.1996, restituita dall'arbitro a fine partita, ove risulta effettivamente espulso, nelle file della Vis Stella, il solo Ciotti, L'impiego di D'Angeli Luca deve quindi essere ritenuto legittimo, Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Vis Stella di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), annulla I' impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione dalia tassa versata.
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