F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO MELISSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONTESANO/MELISSANO DEL 18.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso li Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 35 del 28.3.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO MELISSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONTESANO/MELISSANO DEL 18.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso li Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 35 del 28.3.1996). Propone appello la Scuola Calcio Melissano avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionalePuglia, apparsa sul C.U. n. 35 del 28 marzo 1996, con la quale era stata confermata la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 - 2, della gara Calcio Montesano/Melissano del 18.2.1996, inflitta, tra gli altri prqvvedimenti, ad entrambe le società, dal Giudice Sportivo del Comitato medesimo (C.U. n. 30 del 7.3.1996). La società appellante chiede in questa sede un'attenuazione della sanzione in questione, nel senso che venga disposta la ripetizione della gara di che trattasi. L' appello è infondato e va, quindi, respinto. Ed invero, dall' esame del circostanziato referto di gara e del supplemento di rapporto redatti dall'arbitro, rileva il Collegio che la sanzione irrogata appare del tutto congrua rispetto ai fatti accaduti nel corso della gara e consistiti in una rissa generale che ebbe a coinvolgere non solo i calciatori in campo, ma anche gli occupanti delle due panchine, e che per la gravità e violenza degli scontri fisici che I' hanno caratterizzata costrinse il Direttore di gara ad imporre la sospensione definitìva dell'incontro, e ciò in considerazione anche dell' insufficiente Forza Pubblica presente sul campo (un solo rappresentante), nonché della grave tensione che si era venuta a creare sugli spalti, per la qual cosa non sussisteva quindi presupposto alcuno, tale da far ritenere di poter proseguire la gara dopo una sospensione temporanea. I fatti, per come riferiti dall' arbitro - oltretutto, confermati in tutta la loro gravità anche dalla società stessa - non offrono spunto alcuno per giustificare il provvedimento nel senso auspicato dalla reclamante. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Scuola Calcio Melissano (Lecce) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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