F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ARCI CACCIA S. BASILIO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARCI CACCIA S BASILIO CALCIO/TECNOCASA TORRE MAURA DELL’11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 147 del 5.4.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'ARCI CACCIA S. BASILIO CALCIO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA ARCI CACCIA S BASILIO CALCIO/TECNOCASA TORRE MAURA DELL'11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 147 del 5.4.1996).
All'esito della gara Arci Caccia S. Basilica Calcio/Tecnocasa Torre Maura, disputata I'11.2.1996 nell'ambito del Campionato di 3a Categoria del Comitato Regionale Lazio, terminata dal punteggio di 1 a 1, I'Arci Caccia S. Basilio Calcio proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Cutarelli Maurizio, in posizione irregolare perché già tesserato con la Polisportiva IV Miglio.
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.147 del 5 aprile 1996, respingeva il reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto appello I'Arci Caccia S. Basilio Calcio, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino" della partita.
II gravame è fondato.
Ed invero il tesseramento di Cutarelli Maurizio in favore della società Tecnocasa Torre Maura è stato revocato perché invalidamente ottenuto (nella relativa richiesta il calciatore era stato indicato con il nome di Cutarelli Massimo), di tal che I'impiego del calciatore, anche se avvenuto in data antecedente alla comunicazione di revoca, deve essere ritenuto illegittimo, perché già tesserato per la Pol. IV Miglio fin dal 23.9.1993.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'Arci Caccia S. Basilio Calcio di Roma, annulla l' impugnata delibera ed infligge alla società Tecnocasa Torre Maura la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Dispone la restituzione ella tassa versata.
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