F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. NUOVO SOCCAVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI SAN PAOLO/NUOVO SOCCAVO DEL 14.1.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I’ Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 28 del 28.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. NUOVO SOCCAVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI SAN PAOLO/NUOVO SOCCAVO DEL 14.1.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 28.3.1996) L'U.S. Nuovo Soccavo ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 28 del 28 marzo 1996, con la quale le veniva inflitta la sanzione delta perdita per 0 - 2 della gara del Campionato Allievi Provinciali S. Paolo/Nuovo Soccavo del 14.1.1996, per partecipazione alla gara medesima, nella squadra della società ora appellante, del calciatore Esposito Giovanni in posizione irregolare. L'appello è inammissibile. Ed invero, rileva la C.A.F., in via pregiudiziale, che l' U.S. Nuovo Soccavo non ha inoltrato copia dei motivi di reclamo alla società controparte, così come tassativamente prescritto dell'art. 23 n. 5 C.G.S. in ossequio al principe del contraddittorio, con ciò precludendo ogni esame di merito. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, I' appello come innanzi proposto dell'U.S. Nuovo Soccavo di Napoli e dispone I' incameramento della tassa versata.
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