F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S.C. TORRICELLA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTA AI SIGG.RI D’AMBROGIO FERNANDO E D’AMBROGIO TEODORO RISPETTIVAMENTE FINO AL 15.10.1996 E 31.10.1996 E DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMASSA GIOVANNI FINO AL 28.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 del 21.3.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S.C. TORRICELLA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE INFLITTA AI SIGG.RI D'AMBROGIO FERNANDO E D'AMBROGIO TEODORO RISPETTIVAMENTE FINO AL 15.10.1996 E 31.10.1996 E DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMASSA GIOVANNI FINO AL 28.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 21.3.1996).
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 29 febbraio 1996, sulla scarta del referto arbitrale della gara Torricella/Polimnia disputa il 25 febbraio 1996 per il Campionato di 3a Categoria infliggeva all'A.S.C. Torricella I'ammenda di L. 500.000, perché tre ragazzi, a fine gara, erano entrati in campo e uno di essi, dopo avere afferrato il Direttore di gara per il colletto dello divisa gli sferrava un pugno che, peraltro, il Dilettare di gara riusciva a schivare; ai dirigenti D'Ambrogio Teodoro e D'Ambrogio Fernando dell'A.S.C. Torricella I'inibizione ad assolvere incarichi ufficiali fino al 15 ottobre 1996, per avere tenuto nei confronti del Direttori di gara un atteggiamento minaccioso e ingiuriosa e per avere tentato di colpire lo stesso Direttore di gara con pugni fortunatamente schivati; al calciatore Camassa Giovanni della stessa società la squalifica fino al 27 febbraio 1999, perché, a fine gara, raggiungeva I'arbitro e dopo avergli proferito contro frasi gravemente irriguardose gli afferrava il capo fra le mani scuotendoglielo.
La competente Commissione Disciplinare, adita dall'A.S.C. Torricella, confermava tutte le sanzioni inflitte dal primo giudice salvo la squalifica al Camassa che veniva ridotta al 28 febbraio 1997, sulla scorta del supplemento di referto reso dall'arbitro, che aveva alleggerito la posizione del predetto calciatore (Com. Uff. n. 34 del 21 marzo 1996).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S.C. Torricella, in relazione alle posizioni dei due dirigenti, ma il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 35, comma 4, lett. d/d1) C.G.S., per il quale non è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale per i giudizi avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, quando riguardino squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che siano inferiori ai dodici mesi.
Le inibizioni inflitte dal Giudice Sportivo e confermate dalla Commissione Disciplinare ai due dirigenti dell'A.S.C. Torricella dal 1° marzo 1996 al 30 ottobre 1996 sono evidentemente inferiori ai dodici mesi.
La tassa di reclamo deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 d/di C.G.S., I'appello come innanzi proposto dall'A.S.C. Torricella di Torricella (Taranto) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
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