F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MARINO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CE.F.ME./MARINO CLUB DEL 13.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 166 del 23.2.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. MARINO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CE.F.ME./MARINO CLUB DEL 13.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 166 del 23.2.1996). L'A.S. Marino Club ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 166 del 23 febbraio 1996, con la quale, in accoglimento del reclamo del G.S. CE.F.ME. Pomezia per posizione irregolare di diversi calciatori, dava a quest'ultimo partita vinta con il risultato di 0-2, con riferimento alla gara CE.F.ME./Marino Club del 31.1.1996 e terminata con punteggio 1-0 in favore della A.S. Marino Club. L'appello è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che I'A.S. Marino Club non ha dato dimostrazione di aver inviato alla società controparte copia dei motivi di reclamo, così come disposto dagli art. 27 n. 2 lett. a) e 23 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli arti. 27 n. 2 lett. a) e 23 n. 5 C.G.S., I'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Marino Club di Marino (Roma). Dispone I'incameramento della relativa tassa.
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