F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. BELGIOIOSO CONSTANTES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLANTERIO/BELGIOIOSO COSTANTES DELL’11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 34 del 4.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. BELGIOIOSO CONSTANTES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLANTERIO/BELGIOIOSO COSTANTES DELL'11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 34 del 4.4.1996) A seguito degli incidenti verificatisi nel corso dell'incontro Villanterio/Belgioioso Constantes disputatosi il giorno 11 febbraio 1996 e valido per il Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Lombardia, il Giudice Sportivo presso detto Comitato, oltre a squalificare vari calciatori della S.S. Belgioioso Constantes, infliggeva alla stessa società la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2. La decisione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, investita del reclamo proposto dalla S.S. Belgioioso Constantes. Questa società ha ora proposto appello alla C.A.F., rinnovando le istanze già prospettate nelle precedenti fasi della vertenza. II gravame non merita accoglimento. La dettagliata descrizione dei fatti contenuta nel rapporto di gara non può essere contrastata dall'interessata versione fornita dall'appellante. Dal referto risulta che I'arbitro è stato oggetto di aggressione da parte di parecchi calciatori e anche di dirigenti della S.S. Belgioioso Constantes, tanto da trovarsi nella impossibilità di proseguire I'incontro e anche adottare il provvedimento di espulsione dei calciatori Ferrari Mario e Speziali Tiziano, da lui identificati tra i responsabili del comportamento minaccioso e ingiurioso; vale comunque la pena di evidenziare che in caso di espulsione dei predetti la gara avrebbe dovuto essere sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori della S.S. Belgioioso, posto che tre erano stati espulsi in precedenza. Ne consegue, così come ritenuto dai primi giudici, I'applicazione della punizione sportiva di perdita della gara a carico della S.S. Belgioioso Constantes, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati che ha impedito la prosecuzione dell'incontro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Belgioioso Costantes di Belgioioso (Pavia) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it