F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CAPUA/PATRIAVARCATURO DEL 14.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 62 dell’8.2.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 9 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CAPUA/PATRIAVARCATURO DEL 14.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 62 dell'8.2.1996).
Con atto del 13.12.1995, il Presidente del Comitato Regionale Campania deferiva al giudizio della competente Commissione Disciplinare I'A.S.C. Patriavarcaturo e il calciatore Gennaro Ruffino perché rispondessero della utilizzazione del calciatore (che non
aveva ancora scontato la giornata di squalifica inflittagli al termine della precedente stagione sportiva) nella gara Capua/Patriavarcaturo, svoltasi il 14.10.1995 per il Campionato di 1a Categoria:
La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 52 dell'8 febbraio 1996, infliggeva alla società l'ammenda di L. 500.000 e al calciatore la squalifica per una gara.
Tale decisione è, ora, impugnata, ai sensi dall'art. 27 comma 2 lett. c) C.G-S., con atto del 5.4.1996, dal Presidente della L.N.D., il quale, rilevato che I'art. 37 C.G.S. prevede I'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, oltre che su reclamo, anche dietro deferimento nei sessanta giorni dalla stessa, dei soggetti responsabili della irregolare partecipazione di calciatori a gare ufficiali; e che il Ruffino era senz'altro in tale posizione, dal momento che, fin quando non abbia scontato il provvedimento sospensivo, il calciatore non può essere utilizzato, chiede che questa C.A.F. applichi a carico della A.S.C. Patriavarcaturo il disposto dell'art. 7 comma 5 C.G.S. è che sia congruamente aggravata la sanzione inflitta al calciatore.
II reclamo è solo parzialmente accoglibile.
Per quanto concerne la sanzione sportiva, esso è certamente fondato L'art. 37 sopra citato prevede invero, al 3° comma; che la irregolare posizione di calciatori partecipanti a gare possa essere sia oggetto di reclamo nei trenta giorni dallo svolgimento delI'incontro interessato, sia di deferimento da parte dei competenti Organismi di Lega o di Comitato, nel termine di sessanta. Che tali reclami e tali deferimenti debbano ricevere, ove si accerti la denunciata irregolarità, identico sbocco sanzionatorio, deriva non solo dall'essere le due previsioni contenute nel medesimo comma dall'art. 37 C.G.S., ma anche dal doveroso raccordo con il comma 2° (che prevede la modifica del risultato delle gare, rispetto a quello conseguito sul campo e indicato nel referto arbitrale, sia da parte del Giudice Sportivo d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato, sia da parte della Commissione Disciplinare su deferimento degli Organi federali) e, specialmente, con il comma 6°, il quale, introducendo la sanzionabilità con provvedimenti disciplinari delle irregolarità accertate oltre i termini del comma 3°, differenzia - logicamente - il trattamento dei due casi, prevedendo, implicitamente, che vuoi il reclamo di parte, vuoi il deferimento nel termine massimo di sessanta giorni, abbiano identica disciplina sanzionatoria.
La Commissorie Disciplinare ha diversamente opinato, paventando la possibile strumentalizzazione del potere d'impulso concesso alle società nei confronti degli Organi federali, le quali potrebbero agire in vista di specifiche e contingenti esigenze, tali da determinare anche turbative della regolarità dei campionati. Ma tale argomento - peraltro apprezzabile - non pare possa modificare la volontà del Legislatore calcistico, quale traspare dalI'attuale testo dell'art. 37, e che ha voluto reprimere, entro un ragionevole lasso di tempo, ma con specifica sanzione sportiva, il grave fenomeno della irregolare partecipazione di soggetti non aventi titolo a gare ufficiali (che è senz'altro turbativa grave e certa).
Nella specie, è incontestato che il Ruffino, non avendo scontato la residua giornata di squalifica della precedente stagione, fosse in. posizione irregolare in tutte le gare alle quali aveva preso parte, prima che tale irregolarità fosse scoperta. Appare tuttavia congrua la sanzione di una ulteriore giornata di squalifica inflittagli con la delibera impugnata, onde al riguardo il reclamo non può essere accolto.
Deve invece applicarsi il disposto dell'art. 7 comma 5 C.G.S. a carico della A.S.C. Patriavarcaturo, in relazione alla gara disputata contro I'A.S. Capua il 14.10.1995.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., in riforma dell'impugnata delibera, infligge all'A.S.C. Patriavarcaturo la punizione sportiva di perdita della suindicata gara per 0 - 2 e conferma la sanzione della squalifica per una gara inflitta al calciatore Ruffino Gennaro.
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