F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 16 Maggio 1996 APPELLO DELL’A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA GRAGNANO/PRO EBOLITANA DEL 10.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 68 del 4.4.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 16 Maggio 1996
APPELLO DELL'A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA GRAGNANO/PRO EBOLITANA DEL 10.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 68 del 4.4.1996).
L'A.C. Pro Ebolitana ha impugnato dInanzi a questa C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, riportata sul Com. Uff. n. 68 del 4 aprile 1996, che ha confermato quella con cui il Giudice Sportivo in relazIone alla gara Gragnano/Pro Ebolitana del 10.3.1996, ritenuto che la gara non si era potuta disputare per assenza della A.C. Pro Ebolitana, ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, I'ammenda di L.1.000.000 relativa alla prima rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica, nonché ha condannato la società stessa al pagamento, in favore della S.S.C. Gragnano, della somma di L. 1.500.000 quale indennizzo per mancato incasso,disponendo poi la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per I'accertamento di quanto non rilevabile dagli atti ufficiali.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Nella specie è pacifico che I'A.C. Pro Ebolitana non si presentò in campo per disputare la gara in questione nel termine prescritto, per cui essa doveva essere considerata rinunciataria alla gara stessa, salvo che non avesse dimostrato la sussistenza di una causa di forza maggiore (art. 55, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.).
Dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è stata dibattuta, appunto, la questione della sussistenza o meno della causa di forza maggiore, in relazione ai fatti, addebitabili ai sostenitori della S.S.C. Gragnano, avvenuti all'esterno dello stadio in occasione dell'arrivo della squadra ospite (lancio di pietre contro il pullman), ma, da parte di entrambi tali giudici, è stata esclusa che la mancata presentazione in campo dall'A.C. Pro Ebolitana potesse essere ascritta a causa di forza maggiore.
L'ulteriore valutazione dei fatti stessi, al fine di configurarli come causa di forza maggiore, e, quindi, come tale, giustificativa del comportamento della A.C. Pro Ebolitana, è preclusa in questa sede, posto che I'art. 55, comma 2, N.O.I.F. espressamente dispone che "la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza". Né, peraltro, la ricorrente ha addotto ulteriore elementi, in aggiunta a quelli già sottoposti ai prImi giudici (anzi il reclamo in questa sede è motivato con esclusivo rIferimento a quelli proposti al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare).
Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dell'A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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