F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 23 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ALEANDRI ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI SVINCOLO D’AUTORITÀ PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART. 111 N.O.I.F, DALLA S.S. MACIR CISTERNA (Delibera della Commissione Tesseramenti-Com. Uff. n.25/D-Riunioni del 29/30.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 23 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ALEANDRI ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELL'ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITÀ PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART. 111 N.O.I.F, DALLA S.S. MACIR CISTERNA (Delibera della Commissione Tesseramenti-Com. Uff. n.25/D-Riunioni del 29/30.3.1996) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 25/D - Riunioni del 29/30 marzo 1995, la Commissione Tesseramenti rigettava il ricorso proposto dal calciatore Andrea Aleandri, al fine di ottenere lo svincolo d'autorità dalla S.S. Macir Cisterna, ai sensi dall'art. 111 N.O.I.F., e cioé per avere trasferito la propria residenza nel comune di Terni, da Pomezia. Osservava Ia Commissione Tesseramenti, che, a di là delle risultanze anagrafiche certificate dal reclamante, costui aveva indubbiamente mantenuto il domicilio in Pomezia, presso i genitori; infatti egli risultava tesserato per la società Aprilia, era iscritto all' Università di Roma, non svolgeva alcuna attività in Terni e, quanto alle ragioni addotte per giustifIcare il trasferimento (cioé la necessità di assistere I'anziana nonna), ne era valida smentita la circostanza, accertata, della presenza in Terni di numerosi parenti idonei a tale scopo. Avverso tale decisIone ricorreva a questa C.A.F. I'Aleandri, ribadendo l'effettività del trasferimento di residenza, che, ai sensi della normativa del Codice Civile, implicava presuntivamente quella del domicilio; aggiungendo che in Terni egli aveva trovato recente- mente un lavoro e che I'iscrizione alla Università romana non aveva il significato tratto dalla delibera impugnata, visto che la grande maggioranza degli studenti proveniva come luI da altre località; sottolineando di avere già preso contatto con società calcistiche umbre, al fIne di un futuro tesseramento e concludendo per I'annullamento dell'impugnata delibera. L'appello è infondato. A questa Commissione è chiarissimo il concetto di residenza (quale luogo di dimora abituale) cosI come quello di domicilio (centro principale dei propri affari); tali nozioni, comunque, vanno rapportate non al significato civilistico, bensì a quello calcIstico, nel senso che I'art. 111 N.O.I.F vuole concedere al calciatore non professionista o giovane dilettante la possibIlità di svincolarsi ove si sia trasferito in altra regione, come nella specie si vorrebbe sostenere; tale trasferImento deve concernere la vita sociale del calciatore ed essere effettivo. Nel caso in esame, non pare che tali requisiti ricorrano. Manifestamente inattendibile è la proposizione principale se si pensa che I'Aleandri ha certificato un cambio di residenza avvenuto quando, poco più che diciottenne, frequentava ancora la scuola in Pomezia, giustificandolo con ragioni non solo inadatte ad un ragazzo di quell'età, ma prive di qualunque giustificazione per esistenza in Terni di altri che poteva più validamente provvedervi. Ha allegato ragioni di lavoro che, all'epoca del trasferimento (da cui deve decorrere I'anno previsto dell'art. 111 per lo svincolo) non sussistevano e che, a suo dire, hanno trovato solo recentissimo sbocco, essendo quindi del tutto irrilevanti a documentare il motivo del cambio di residenza. Si è tesserato per una società geograficamente molto vicina a Pomezia e molto lontana da Terni - il che rende inconcepibile che, per gli allenamenti e la disputa delle gare, egli possa ogni giorno (ad onta degli impegni che sostiene di avere su più fronti: assistenza familiare, obblighi di studio e di lavoro) sobbarcarsi lunghi trasferimenti in treno (oltre tutto, con indicazione oraria che non trova corrispondenza nel servizio ferroviario, secondo gli accertamenti svolti). VI è quindi una nutrita ed evidente serie di ragioni, le quali logicamente escludono che I'Aleandri si sia effettivamente trasferito a Terni; e che conducono a ritenere che egli invece abbia voluto, artificiosamente, sciogliersI dal vIncolo di tesseramento con la S.S. Macir Cisterna. L'appello va dunque rigettato e la tassa relativa deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Aleandri Andrea ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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