F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 23 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO POMIGLIANO FOLLOWERS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANI TORRESI/CALCIO POMIGLIANO FOLLOWERS DELL’11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 67 del 28.3.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 23 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO POMIGLIANO FOLLOWERS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANI TORRESI/CALCIO POMIGLIANO FOLLOWERS DELL'11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 28.3.1996). In relazione alla gara Giovani Torresi/Calcio Pomigliano Followers del Campionato di 3a Categoria disputatasi I'11.2.1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania investita a seguito del reclamo proposto dal Calcio Pomigliano Followers, con delibera pubblicata nel C.U. n. 67 del 28 marzo 1996, riformava parzialmente la decisione del Giudice SportIvo presso il Comitato Provinciale di Napoli (C.U. n. 23 del 22 febbraio l996), infliggendo al Calcio Pomigliano Followers, tra l'altro, la perdita della gara con il punteggio di 0-2, annullando I'ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica; squalificando fino al 30.6.1996 i calciatori Romano Felice e D'Onofrio Domenico ed inibendo fino al 30.6.1996 il dirigente VIttuozzo Giuseppe del Pomigliano al pari dei sunnominati calciatorI, nonché confermando gli altri provvedimenti, tra i quali I'Inibizione fino al 22.2.1997 dell'allenatore Del GiudIce Michele. Tale decisione viene impugnata davanti a questa C.A.F. dal Calcio Pomigliano Followers che chiede che venga disposta la ripetizione della gara, nonché la riduzione dell'inibizione inflitta all'allenatore Sig. Del Giudice Michele. Ciò premesso, si rileva che all'appello è inammissibile. Invero, ai sensi dell'art. 27 n.2 lett. a) C.G.S., la richiesta di ottenere copia dei documenti ufficiali, formulata come dichiarazione di reclamo "deve essere Inviata... a mezzo telegramma entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunIcato ufficiale del provvedimento da impugnarsi". Ora, per consolidata giurisprudenza, per comunicato ufficiale, la cui pubblicazione fa decorrere il termine per I'impugnativa si intende quello del Comitato presso il quale siede I'organo disciplinare che ha emesso la decisione, non assumendo a tal fine alcuna rilevanza la pubblicazione del Comunicato ad opera di altri organi. Orbene, nella specie, il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Campania presso il quale ha sede la Commissione Disciplinare che ha emesso la decisione gravata reca la data del 28 marzo 1996, mentre l'impugnativa, a mezzo telegramma di preannuncio e di richiesta di copia degli atti ufficiali, reca la data del 13 aprile 1996, una data cioé rispetto alla quale il termine perentorio in questione era abbondantemente decorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dal Calcio Pomigliano Followers di Pomigliano d'Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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