F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 23 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CASILINA C.R.A.R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASILINA C.R.A.R. P. 88/SANVITESE DEL 18.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n.147 del 5.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 23 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CASILINA C.R.A.R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASILINA C.R.A.R. P. 88/SANVITESE DEL 18.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n.147 del 5.4.1996) II G.S. Casilina C.R.A.R.P. 88 ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 147 del 5 aprile 1996, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della Pol. Sanvitese, veniva disposta la ripetizione della gara Casilina C.R.A.R.P. 88/Sanvitese del 18.2.1996, con ciò modificando la decisione del Giudice Sportivo presso il detto Comitato che aveva dato, tra I'altro, partita vinta alla attuale reclamante. L'appello è fondato e va accolto. Dal referto arbitrale e dal dettagliato supplemento risulta che I'arbitro ha ritenuto di sospendere la partita al 38' del secondo tempo e di proseguirla solo "pro-forma" in quarito la situazione ambientale venutasi a creare, e ulteriormente aggravatasi a seguito dell'invasione del recinto di giuoco da parte di circa venticinque spettatori con chiare intenzioni aggressive, era tale da far fondatamente temere ulteriori incidenti come in effetti ebbero a verificarsi dopo il fischio di chiusura. Va peraltro rilevato che se I'arbitro avesse effettivamente provveduto ad espellere tre calciatori della Pol. Sanvitese che (come detto nel referto) si erano resi meritevoli di simile provvedimento, la gara avrebbe dovuto essere comunque sospesa per il venir meno del numero minimo dei calciatori della Pol. Sanvitese, posto che la stessa società aveva già subito due precedenti espulsioni. Ritiene la Commissione che, nel caso di specie, la gravità dei fatti verificatasi, cosI come dettagliatamente descritti, abbia giustamente costretto I'arbitro ad adottare le surriferite decisioni, per cui il reclamo del G.S. Casilina C.R.A.R.P. 88 deve essere accolto e deve quindi essere ripristinato il risultato di 2-0 a favore della appellante come dIsposto dal primo giudice. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Casilina C.R.A.R.P.88 di Roma, annulla I'impugnata delibera nella parte che disponeva la ripetizione della suindicata gara, ripristinando quella del Giudice Sportivo nella parte che infliggeva alla Pol. Sanvitese la punizione sportiva di perdita di detta gara con il punteggio di 0-2. Ordina la restituzione della tassa versata.
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