F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 23 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO G.S. BORGO MINONNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGO MINONNA/CLUB SERRADICA DEL 30.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 43 del 18.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 23 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO G.S. BORGO MINONNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGO MINONNA/CLUB SERRADICA DEL 30.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 43 del 18.4.1996) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 43 del 18 aprile 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche della L.N.D., decidendo in merito al reclamo proposto dall'A.S. CIub Serradica avverso la regolarità della gara Borgo Minonna/Club Serradica disputata il 30.3.1996 nell'ambito del Campionato dilettanti di 2a Categoria, applicava a carico del G.S. Borgo Minonna la punizione sportiva della perdita della gara stessa, avendo accertato che alla medesima aveva partecipato il calciatore Filippo Jencinella, il quale, avendo preso parte nella corrente stagione sportiva a gare del Campionato Amatori, non poteva essere utilizzato in manifestazioni ufficiali. Avverso tale delibera ricorreva a.questa C.A.F il G.S. Borgo Minonna, il quale ne sosteneva I'erroneità, osservando che, siccome le norme In materia di tesseramento amatoriale disponevano solamente che calciatori già tesserati a tale titolo non potessero "nuovamente" essere impiegati nelle competizioni ufficiali, e nel corso della stagIone sportiva lo Jencinella, prima di partecipare alla gara di cui trattasi, non aveva disputato altro che competizioni amatoriali, non si era verificata alcuna situazione di irregolarità. Il gravame è infondato Le disposizioni che regolano il tesseramento amatoriale e i rapporti di tale settore con quello delle competizioni ufficialmente organizzate dagli OrganismI federali, sono contenute - per quanto concerne il caso in esame - nel C.U. n. 4 del 3.8.1995; ai fini che qui rilevano, due sono le formulazioni che interessano e che debbono essere logicamente coordinate al fine di accertarne il significato. Da un lato si dispone, invero, che non possono partecipare all'attività amatoriale i calciatori che nel corso della stagione sportiva, Siano statti impiegati in gare di competizioni ufficiali agonistiche; dall'altro, che i calciatori, i quali abbiano preso parte a gare amatoriali, non potranno essere "nuovamente" impiegati nelle competizioni ufficiali, per tutta la stagione sportiva. Giustamente, dal suo punto dI vista, la società appellante sottolInea I'avverbio "nuovamente", pretendendo ricavarne I'autorizzazione all'utilizzo del calciatore in gare ufficiali, dal momento che costui, nella precedente parte della stagione, non aveva mai disputato simili gare; é tuttavia, I'esame sinottico della citata normativa conduce a rilevarne senz'altro I'infelicità della formulazione, e, in secondo luogo, l'impossibilità di ricavarne il significato che I'appellante le attribuisce: Se infatti si precisa che quei calciatori che abbiano partecipato a gare ufficiali non possono partecipare a manifestazioni amatoriali, non si capisce come possano poi (se I'avverbio "nuovamente" lo si interpreta come fa la società appellante) non essere impiegati "nuovamente in competizioni ufficiali. Secondo la normativa in esame, infatti, un calciatore che abbia già disputato, nel corso della stagione, gare ufficiali, non può mai essere utilizzato in quelle amatoriali; e quindi è inconcepibile che poi si presupponga che invece il calciatore abbia partecipato a manifestazioni dell'Attività Amatori e allora non possa essere. "nuovamente" impiegato (in palese contrasto logico con la premessa) in manifestazioni ufficiali. Appare, conseguentemente, indubbio che la normativa in parte qua abbia voluto introdurre un divieto di contemporanea partecipazione, nel corso della medesIma stagione sportiva, a manifestazioni amatoriali e ufficiali; quindi, per restare al caso che ne occupa; lo Jencinella, avendo in precedenza giocato nel Campionato Amatori, non poteva partecipare, per tutto il resto della stagione, a quello dilettantistico di 2a CategorIa. Ciò essendo invece avvenuto, correttamente la delibera impugnata ha sanzionato I'infrazione, ai sensi dall'art. 7 C.G.S.. L'appello deve essere pertanto rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dal G.S. Borgo Minonna di Jesi (Ancona) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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