F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 30 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA CRA SASSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CRA SASSANO/CASALBUONO DEL 25.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 18.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 30 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA CRA SASSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CRA SASSANO/CASALBUONO DEL 25.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 18.4.1996) Nel rapporto relativo alla gara CRA Sassano/Casalbuono, disputata, per il Campionato di 2a Categoria, organizzato dal Comitato Regionale Campania, il 25 febbraio 1996 e terminata con il risultato di 2-1 per la squadra di casa, il Direttore dI gara riferisce che "al 5' del secondo tempo veniva espulso il calciatore Pellegrino Antonio, portiere della Polisportiva CRA Sassano per avere intercettato il pallone con le mani fuori dell'area di rigore; mentre I' arbitro si accingeva ad annotare il provvedimento disciplinare, I'allenatore locale, Cammarano GIovanni, entrava sul terreno di giuoco, minacciandolo; successivamente, il calciatore Pellegrino Antonio, rientrato sul campo, di corsa, raggiungeva I'arbitro alle spalle colpendolo violentemente e ripetutamente con calci, pugni e sputi al volto e in altre parti del corpo. A seguito dei numerosi colpi ricevuti, particolarmente alla testa, I'arbitro decretava la fIne della gara, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per poterla continuare. A questo punto alcuni calciatori della Polisportiva CRA Sassano, identificati per Cavallone Giuseppe, Lisa Giovanni, Orlando Carmine e Malattino Angelo, aggredivano a loro volta il Direttore di gara colpendolo ripetutamente con pugni al corpo e al volto. L'intervento di due carabinieri di servizio evitava ulteriori danni all'arbitro. Dopo circa due ore di attesa nello spogliatoio, I'arbitro poteva lasciare il campo insieme al Commissario di campo con I' aiuto delle forze dell'ordine sopravvenute di rinforzo". II Direttore di gara, rientrato in sede, si recava presso il Pronto Soccorso degli "OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", dove il medico di turno gli riscontrava i"contusioni escoriate alle ginocchia. Contusione sternale. Escoriazioni alle mani", con prognosi di sette giorni. Per i fatti sopradescritti il competente Giudice Sportivo infliggeva alla Polisportiva CRA Sassano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; inibiva fino al 24 aprile 1996 I'allenatore della stessa società, Cammarano Giovanni; squalifIcava, fino al 24 febbraio 2000 il calciatore Pellegrino Antonio e fino al 24 agosto 1999 i calciatori Cavallone Giuseppe, Lisa Giovanni, Orlando Carmine e Malattino Angelo, tutti della PolIsportiva CRA Sassano (Com. Uff. n. 59 del 29 febbraio 1996). La delibera veniva confermata integralmente dalla Commissione Disciplinare, adita della Polisportiva CRA Sassano, dopo aver ascoltato il rappresentante di detta società e il Direttore di gara, che confermava, con ulteriori particolari, quanto descritto nel suo referto (Com. Uff. n. 72 del 18 aprile 1996). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la Polisportiva CRA Sassano, che chiede: I' annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara e ripetizione della stessa; la revoca delle squalifiche inflitte ai calciatori Cavallone Giuseppe, Lisa Giovanni, Orlando Carmine e Malattino Angelo; la riduzione della sanzione irrogata al calciatore Pellegrino Antonio ed all'allenatore Cammarano Giovanni. L'appello, nella parte in cui è diretto a chiedere I' annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara e la ripetizIone della stessa, deve dichiararsi inammissibIle. Ed invero, la Polisportiva CRA Sassano non ha adempiuto all'onere di inviare contestualmente copia dei motivi, per lettera raccomandata, alla controparte U.S. Casalbuono, come prescritto dell'art. 25, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva. Del pari è da dichiarare inammissibile il reclamo nella parte diretta ad ottenere la Riduzione della inibizione fino al 24 aprile 1996 all'allenatore Cammarano, in quanto, come è noto, non è consentito I'appello alla C.A.F, per quanto concerne il Settore dilettantistico, per le squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti inferiori ai dodici mesi, giusta l'art. 35, comma quarto, lett.,d/d1, del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto alle squalifiche dei calciatori Cavallone, Giuseppe, Lisa Giovanni, Orlando Carmine, Malattino Angelo e Pellegrino Antonio, osserva la C.A.F. che esse non sono suscettibili né di revoche né di riduzioni. Premesso che, come esattamente osservato nella decisione impugnata, non è consentito, nei procedimenti disciplinari per infrazioni verificatesi nel corso di gare, non desumere i fatti se non dagli atti ufficiali (referto arbitrale, dei giudici di linea, ecc), di tal che non può avere ingresso la diversa versione dei fatti prospettata nella fattispecie dalla reclamante, che nega assolutamente le aggressioni poste in essere dai predetti calciatori, deve rilevarsi che i gravi atti di violenza di cui si sono resi protagonisti i predetti calciatori, sono stati assai benevolmente sanzionati dai primi giudici. In specie, I'aggressione con ripetuti calci e pugni al corpo e al volto del Direttore di gara posta in essere da Cavallone, Lisa, Orlando e Malattino, avrebbe dovuto essere punita molto più gravemente che con la squalifica per soli tre anni. La decisione impugnata, pertanto, deve essere confermata. Di conseguenza, va incamerata la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine all'appello come sopra proposto dalla Polisportiva CRA Sassano di Sassano (Salerno), cosI provvede: - lo dichiara inammissibi e, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso contestuale invio di copia dei motivi alla società controparte, per la parte inerente la-richiesta di ripetizione della suindicata gara, ed ai sensi dell'art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 24.4.1996 inflitta al Sig. Cammarano Giovanni. - lo respinge nel resto; - ordina incamerarsi la relativa tassa.
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