F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 30 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. PONTE STORTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AI CALCIATORI ROMITO GIOVANNI E PALMUCCI PAOLO RISPETTIVAMENTE FINO AL 30.5.1996 E 31.12.1999, IN RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PONTE STORTO/BOREALE T.P. DEL 16.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 156 del 19.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 30 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. PONTE STORTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AI CALCIATORI ROMITO GIOVANNI E PALMUCCI PAOLO RISPETTIVAMENTE FINO AL 30.5.1996 E 31.12.1999, IN RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PONTE STORTO/BOREALE T.P. DEL 16.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 156 del 19.4.1996) L'A.S. Ponte Storto ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Comunicato Ufficiale n. 156 pubblicato in Roma il 19 aprile 1996. Lamenta la ricorrente che le squalifiche inflItte ai due tesserati Giovanni Romito e PaoIo Palmucci rispettivamente fino al 30.5.1996 e fino al 31.12.1999, sono eccessive avendo riguardo agli atti di violenza che essi avrebbero commesso ai danni del Direttore di gara in occasione della partita Ponte Storto/Boreale, disputata il 16 marzo 1996. Esaminati gli atti, la C.A.F. rileva innanzi tutto l'inammissibilità del ricorso relativamente alla squalifica inflitta al Romito, a causa della entità della sanzione (non oltre i dodici mesi)inflittagli (v. art. 35 n. 4 lettera d/d1 C.G.S.). AI Palmucci la squalifica fino al 31.12.1999 va confermata, essendosi egli reso responsabile degli atti violenti ed intimIdatori che il Direttore di gara ha segnalato con il suo rapporto dI fine gara e che ha ribadito in termini inequivoci allorché è stato sentito dalla Commissione DiscIplinare. Per questI motivi la C.A.F., decidendo in ordIne all'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Ponte Storto di Castelnuovo di Porto (Roma), cosI provvede: - lo dIchiara inammissibile, ai sensi dell'art.35 n. 4 d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 30.5.1996 inflitta al calciatore Romito Giovanni; - lo respinge per quanto concerne la sanzione della squalifica fino al 31.12.1999 inflitta al calciatore Palmucci Paolo;. - dispone l'incameramento della tassa versata.
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