F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE CENTRO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 170 del 3.6.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE CENTRO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 170 del 3.6.1996)
II Sig. Centro Giuseppe, tesserato per Ia Polisportiva Poggio Nativo 92, ha proposto rituale reclamo avverso la decisione della Commissione Djsciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 170 del 3 maggio 1996, chiedendo la riduzione della squalifica inflittagli fino al 31.3.1999, in relazione alla gara Girgenty City/Poggio Nativo del 24.3.1996 del Campionato di 3a Categoria.
Sostiene il ricorrente che la riduzione concessa dalla Commissione Disciplinare rispetto alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (squalifica fino al 31.3.2000), non può ritenersi sufficiente, in considerazione della distorta realtà dei fatti riferita dall'arbitro.
Osserva la C.A.F. che, in effetti, il Direttore di gara nelle dichiarazioni rese a richiesta della Commissione Disciplinare, ha notevolmente ridimensionato I'obiettività dei fatti, dando atto che dal comportamento del Centro non aveva subito alcun danno fisico, ma solo "un danno psicologico" con conseguente venir meno della serenità necessaria per continuare la gara. Ciò contrasta con quanto invece riferito dallo stesso arbitro nel suo referto e nel successivo allegato supplemento, ove aveva parlato di ferite al labbro con fuoriuscita di sangue e di fortissimo dolore alla gola tale da restare per alcuni secondi senza fiato.
La Commissione Disciplinare ha peraltro tenuto conto del ridimensionamento dei fatti operato dall'arbitro ed ha ritenuto di ridurre la squalifica al calciatore da quattro a tre anni, sanzione che appare senz'altro equa e corrispondente alla obiettività dei fatti che rimangono comunque gravi avendo determinate la sospensione della gara.
Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Centro Giuseppe e dispone incamerarsi la relativa lassa.
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